Causa C‑49/13
MF 7 a.s.
contro
MAFRA a.s.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Úřad průmyslového vlastnictví)
«Articolo 267 TFUE — Nozione di “giurisdizione” — Procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale — Indipendenza — Manifesta incompetenza della Corte»
Massime – Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 14 novembre 2013
Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Nozione – Úřad průmyslového vlastnictví (Ufficio per la proprietà industriale) – Esclusione
(Art. 267 TFUE)
Per valutare se un organo remittente possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione attinente unicamente al diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente.
In particolare, un organo nazionale non può essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, allorché statuisce nell’esercizio di funzioni non giurisdizionali, quali funzioni di natura amministrativa.
Le garanzie di indipendenza e di imparzialità necessarie, affinché un organo possa essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, implicano l’esistenza di disposizioni, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità del detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti.
(v. punti 15, 16, 23)
Causa C‑49/13
MF 7 a.s.
contro
MAFRA a.s.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Úřad průmyslového vlastnictví)
«Articolo 267 TFUE — Nozione di “giurisdizione” — Procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale — Indipendenza — Manifesta incompetenza della Corte»
Massime – Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 14 novembre 2013
Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE — Nozione — Úřad průmyslového vlastnictví (Ufficio per la proprietà industriale) — Esclusione
(Art. 267 TFUE)
Per valutare se un organo remittente possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione attinente unicamente al diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente.
In particolare, un organo nazionale non può essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, allorché statuisce nell’esercizio di funzioni non giurisdizionali, quali funzioni di natura amministrativa.
Le garanzie di indipendenza e di imparzialità necessarie, affinché un organo possa essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, implicano l’esistenza di disposizioni, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità del detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti.
(v. punti 15, 16, 23)