Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 4 aprile 2014 – Flughafen Lübeck

(Causa C‑27/13)

«Articolo 99 del regolamento di procedura — Aiuti di Stato — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Vantaggi concessi da un’impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo — Decisione di avviare il procedimento di indagine formale — Obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione operata dalla Commissione in tale decisione in merito all’esistenza di un aiuto»

1. 

Questioni pregiudiziali — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punto 16)

2. 

Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali — Ruolo dei giudici nazionali — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su un aiuto — Obbligo dei giudici nazionali di trarre tutte le conseguenze da un’eventuale violazione dell’obbligo di sospendere le misure esaminate — Sospensione dell’esecuzione della misura di cui trattasi e recupero delle somme già versate — Concessione di provvedimenti provvisori (Art. 4, § 3, TUE; art. 108, §§ 2 e 3, TFUE) (v. punti 20-27, dispositivo 1)

3. 

Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali — Ruolo dei giudici nazionali — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su un aiuto — Obbligo per il giudice nazionale di statuire sulla domanda diretta a ottenere il recupero delle prestazioni e la cessazione della fornitura delle prestazioni senza attendere la chiusura del procedimento di indagine formale — Possibilità di sospendere il procedimento — Insussistenza (Art. 108, § 3, TFUE) (v. punti 30-32, dispositivo 2)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht – Interpretazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Aiuti di Stato – Vantaggi concessi da un’impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo – Decisione della Commissione di procedere a un indagine formale relativa a tale aiuto – Eventuale obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione operata dalla Commissione in merito alla selettività di tale aiuto – Eventuale obbligo del giudice competente di sospendere il procedimento in pendenza dell’indagine formale da parte della Commissione.

Dispositivo

1) 

Qualora, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione europea abbia avviato il procedimento di indagine formale previsto al paragrafo 2 del suddetto articolo nei confronti di una misura non notificata in corso di esecuzione, il giudice nazionale, investito di una domanda volta a ottenere la cessazione dell’esecuzione di tale misura e il recupero delle somme già versate, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze da un’eventuale violazione dell’obbligo di sospensione dell’esecuzione della suddetta misura.

A tal fine, il giudice nazionale può decidere vuoi di sospendere l’esecuzione della misura di cui trattasi e di ingiungere il recupero delle somme già versate, vuoi di ordinare misure provvisorie al fine di salvaguardare, da un lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall’altro, l’effetto utile della decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale.

2) 

Il giudice nazionale, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non può sospendere il procedimento fino alla chiusura del procedimento di indagine formale.


Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 4 aprile 2014 – Flughafen Lübeck

(Causa C‑27/13)

«Articolo 99 del regolamento di procedura — Aiuti di Stato — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Vantaggi concessi da un’impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo — Decisione di avviare il procedimento di indagine formale — Obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione operata dalla Commissione in tale decisione in merito all’esistenza di un aiuto»

1. 

Questioni pregiudiziali — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punto 16)

2. 

Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali — Ruolo dei giudici nazionali — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su un aiuto — Obbligo dei giudici nazionali di trarre tutte le conseguenze da un’eventuale violazione dell’obbligo di sospendere le misure esaminate — Sospensione dell’esecuzione della misura di cui trattasi e recupero delle somme già versate — Concessione di provvedimenti provvisori (Art. 4, § 3, TUE; art. 108, §§ 2 e 3, TFUE) (v. punti 20-27, dispositivo 1)

3. 

Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali — Ruolo dei giudici nazionali — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su un aiuto — Obbligo per il giudice nazionale di statuire sulla domanda diretta a ottenere il recupero delle prestazioni e la cessazione della fornitura delle prestazioni senza attendere la chiusura del procedimento di indagine formale — Possibilità di sospendere il procedimento — Insussistenza (Art. 108, § 3, TFUE) (v. punti 30-32, dispositivo 2)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht – Interpretazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Aiuti di Stato – Vantaggi concessi da un’impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo – Decisione della Commissione di procedere a un indagine formale relativa a tale aiuto – Eventuale obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione operata dalla Commissione in merito alla selettività di tale aiuto – Eventuale obbligo del giudice competente di sospendere il procedimento in pendenza dell’indagine formale da parte della Commissione.

Dispositivo

1) 

Qualora, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione europea abbia avviato il procedimento di indagine formale previsto al paragrafo 2 del suddetto articolo nei confronti di una misura non notificata in corso di esecuzione, il giudice nazionale, investito di una domanda volta a ottenere la cessazione dell’esecuzione di tale misura e il recupero delle somme già versate, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze da un’eventuale violazione dell’obbligo di sospensione dell’esecuzione della suddetta misura.

A tal fine, il giudice nazionale può decidere vuoi di sospendere l’esecuzione della misura di cui trattasi e di ingiungere il recupero delle somme già versate, vuoi di ordinare misure provvisorie al fine di salvaguardare, da un lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall’altro, l’effetto utile della decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale.

2) 

Il giudice nazionale, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non può sospendere il procedimento fino alla chiusura del procedimento di indagine formale.