8.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Galați (Romania) il 5 dicembre 2013 — Casa Județeană de Pensii Brăila/E.S.

(Causa C-646/13)

2014/C 39/22

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Galați

Parti

Ricorrente: Casa Județeană de Pensii Brăila

Convenuta: E.S.

Questioni pregiudiziali

1)

Se le previsioni dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 883/2004 (1) debbano essere interpretate nel senso che escludono l’applicazione di una convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale stipulata precedentemente all’applicazione del regolamento e che non compare nell’allegato II del regolamento, nelle condizioni in cui il regime applicabile ai sensi della convenzione bilaterale risulti più favorevole per l’assicurato rispetto a quanto lo sarebbe quello applicato sulla base della regolamento.

2)

[Se] l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 883/2004, nel valutare il carattere più favorevole della convenzione bilaterale, imponga di considerare che occorre limitarsi all’interpretazione giuridica dell’accordo bilaterale oppure includere anche le sue concrete modalità di applicazione (sotto il profilo dell’ampiezza del quantum della pensione che può essere concessa da ogni Stato, il cui pagamento è determinato in funzione dell’applicazione/esclusione dell’applicazione dell’accordo ad opera del regolamento).

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione (nel senso che non è esclusa l’applicazione della convenzione bilaterale sulla sicurezza sociale), se possa essere considerato più favorevole, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 883/2004, un regime giuridico in base al quale uno Stato firmatario della convenzione sulla sicurezza sociale riconosce un periodo contributivo minore rispetto a quello effettivamente maturato, e detto Stato versa una pensione per un quantum maggiore rispetto a quello cui si avrebbe diritto in seguito al riconoscimento dell’intero periodo contributivo nello Stato cofirmatario.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).