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8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 71/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polonia) il 2 dicembre 2013 — Adarco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Petrosani (Rumunia) Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach
(Causa C-629/13)
(2014/C 71/10)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Parti
Appellante: Adarco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Petrosani (Rumunia) Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 49 e l’articolo 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonché l’articolo 1 della undicesima direttiva del Consiglio relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (1), ostino a che in uno Stato membro viene negata la cancellazione dal registro giudiziario nazionale (Krajowy Rejestr Sądowy; KRS) della succursale di una società con sede in un altro Stato membro, in quanto tale succursale non è stata messa in liquidazione secondo le modalità previste per la liquidazione di una società a responsabilità limitata nazionale, nella situazione in cui, relativamente alla succursale di una società nazionale, la cancellazione dal registro della succursale di tale società non richiede l’espletamento di una procedura siffatta. Al contempo, nel caso delle società nazionali, le succursali vengono iscritte soltanto nel registro della società nazionale e quest’ultima è tenuta a presentare il bilancio consolidato che comprende la società madre e le sue succursali, mentre le succursali delle società estere vengono registrate nel KRS e presentano al registro il solo bilancio della succursale.
(1) GU L 395, pag. 36.