8.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/9


Impugnazione proposta il 2 dicembre 2013 da Iliad SA, Free infrastructure, Free SAS avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013, T-325/10, Iliad e a./Commissione

(Causa C-624/13 P)

2014/C 39/16

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Iliad, Free infrastructure, Free SAS (rappresentante: T. Cabot, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese, Repubblica di Polonia, Département des Hauts-de-Seine

Conclusioni delle ricorrenti

annullare in toto la sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, causa T-325/10, Iliad, Free infrastructure, Free/Commissione europea;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado dalle società Iliad, Free infrastructure, Free annullando la decisione della Commissione europea del 30 settembre 2009, C(2009) 7426 def., relativa alla compensazione di oneri di servizio pubblico per la creazione e la gestione di una rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga nel Département des Hauts-de-Seine (aiuto di Stato N 331/2008 — Francia) qualora la Corte ritenga che la causa possa essere decisa allo stato degli atti;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale qualora la Corte ritenga che la controversia non possa essere decisa allo stato degli atti;

condannare la Commissione europea alle spese nell’ipotesi in cui la Corte si pronunci sulla causa;

riservare le spese se la Corte rinvia la causa dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono sei motivi.

In primo luogo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia disatteso il suo obbligo di motivazione, in quanto non ha risposto alla parte del motivo vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, relativo all’indizio riguardante gli impegni presi dalle autorità francesi, a riprova di serie difficoltà incontrate dalla Commissione e in base alle quali la Commissione era tenuta ad avviare un siffatto procedimento di indagine formale.

In secondo luogo, esse addebitano al Tribunale di avere commesso un errore di diritto nel calcolo della durata del procedimento di indagine formale preliminare effettuato dalla Commissione. Da un lato, esse ritengono che la notifica effettuata dalla Francia non potesse essere considerata completa entro il termine prescritto e, di conseguenza, non avrebbe dovuto essere presa in considerazione. Dall’altro, esse ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto qualificando una richiesta di «eventuali» osservazioni, trasmessa dalla Commissione alle autorità francesi, come richiesta di un’informazione supplementare ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 (1).

In terzo luogo, esse invocano un motivo di ordine pubblico vertente su un errore di diritto del Tribunale, in quanto esso non avrebbe rilevato d’ufficio che la Commissione non poteva dichiarare l’aiuto controverso compatibile con il Trattato, poiché la notifica di tale aiuto avrebbe dovuto essere considerata ritirata a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 659/1999. Siccome le autorità francesi, infatti, non hanno risposto entro i termini prescritti alle richieste di informazioni supplementari, la notifica controversa avrebbe dovuto essere ritirata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento in parola. Di conseguenza, la Commissione non sarebbe stata competente a pronunciarsi sulla misura notificata, circostanza che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio nella decisione impugnata.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione del fallimento del mercato. Tale errore di diritto risulterebbe dal fatto che il Tribunale avrebbe proceduto all’esame dell’universalità anziché all’esame del fallimento del mercato di cui alla giurisprudenza Olsen, consistente nel verificare se taluni concorrenti avessero fornito un servizio analogo e non un servizio universale.

In quinto luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per quanto riguarda l’applicazione nel tempo delle norme di diritto dell’Unione europea per valutare il fallimento del mercato. L’errore di diritto deriverebbe, da una parte, dall’esame del fallimento del mercato limitato ai dati relativi agli anni 2004 e 2005 e, dall’altra, dalla mancanza di un’analisi prospettica del mercato per verificare se il fallimento del mercato risulti dimostrato per tutto il periodo di applicazione del servizio di interesse economico generale.

Infine, le ricorrenti addebitano al Tribunale un insieme di motivi contraddittori.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).