1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/3


Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla British Telecommunications plc avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013, British Telecommunications plc/Commissione europea, T-226/09

(Causa C-620/13 P)

2014/C 61/05

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: British Telecommunications plc (rappresentanti: J. Holmes, barrister, H. Legge QC)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, BT Pension Scheme Trustees Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui riguarda i motivi primo e secondo del suo ricorso dinanzi al Tribunale;

accogliere tali motivi in quanto fondati;

annullare la decisione 2009/703/CE della Commissione dell’11 febbraio 2009 (1); e

rimborsare alla ricorrente le spese della presente impugnazione e del ricorso dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo la ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata il Tribunale abbia sviluppato motivi propri, che non figurano nella decisione della Commissione, per non tener in considerazione taluni obblighi speciali nella sua valutazione del carattere selettivo. Il Tribunale ha in tal modo indebitamente tentato di sostituire la sua motivazione a quella della Commissione nella valutazione dell’esistenza di un vantaggio selettivo a favore della ricorrente.

Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che, comunque, i motivi propri del Tribunale contengono errori di diritto, poiché, non tenendo in considerazione gli obblighi speciali, il Tribunale ha applicato un criterio giuridico non corretto e si è basato comunque su motivi o irrilevanti dal punto di vista giuridico o che distorcevano il significato evidente della prova.

Con il suo terzo motivo la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’esaminare i motivi addotti dalla Commissione per non tenere in considerazione gli obblighi speciali, accogliendo tali motivi in quanto giuridicamente pertinenti e sufficienti a fondare la decisione della Commissione. Il controllo del Tribunale è inadeguato. In alcuni punti non è chiaro se Tribunale accolga o meno la motivazione della Commissione e, in caso positivo, su quali basi la accolga. In altri punti il Tribunale prende in considerazione elementi giuridicamente non pertinenti e sostituisce la propria motivazione a quella della Commissione.


(1)  Decisione della Commissione dell’11 febbraio 2009, concernente l’aiuto di Stato C-55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) al quale ha dato esecuzione il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord — Garanzia di Stato a favore di BT [notificata con il numero C(2009) 685]. (GU L 242, pag. 21).