25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/15


Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla Productos Asfálticos (PROAS), S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 settembre 2013, causa T-495/07, PROAS/Commissione

(Causa C-616/13 P)

2014/C 24/27

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Productos Asfálticos (PROAS), S.A. (rappresentante: C. Fernández Vicién, abogada)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado del 16 settembre 2013;

accogliere la domanda proposta in primo grado e annullare la decisione della Commissione del 3 ottobre 2007, caso COMP/38.710 — Bitume Spagna, o, in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado perché statuisca nuovamente;

in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese derivanti dal presente procedimento, nonché quelle derivanti quale conseguenza del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

1)

Violazione, da parte del Tribunale di primo grado, del principio di tutela effettiva, per essersi astenuto dall’esaminare, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, i motivi dedotti dalla Productos Asfálticos, S.A. riguardo alla determinazione dell’importo dell’ammenda. Tale violazione consiste in:

uno snaturamento, da parte del Tribunale di primo grado, dei motivi dedotti dalla Proas nel suo ricorso di annullamento dinanzi a detto Tribunale;

una mancanza di analisi autonoma da parte del Tribunale di primo grado in merito alla proporzionalità e alla motivazione dell’ammenda inflitta per quel che riguarda le ripercussioni dell’infrazione;

una mancanza di analisi da parte del Tribunale di primo grado in merito al rispetto, da parte della Commissione, del principio di parità di trattamento e di certezza del diritto in relazione alle precedenti decisioni di quest’ultima;

una mancanza di analisi effettiva in relazione al peso specifico della Proas nell’infrazione ed erroneo rigetto delle domande di misure istruttorie presentate.

2)

Violazione, da parte del Tribunale di primo grado, dei principi di certezza del diritto e di parità di trattamento, così come dei diritti della difesa della Proas, avendo esso erroneamente interpretato gli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 (1):

il Tribunale di primo grado ha autorizzato la Commissione a violare gli orientamenti da essa stessa adottati, permettendole di tenere in non cale, ai fini della determinazione dell’ammenda, il ridotto impatto di un’infrazione;

il Tribunale di primo grado ha violato i diritti della difesa della Proas, non avendole permesso di confutare la presunzione iuris tantum secondo cui i cartelli producono sempre effetti.

3)

Violazione, da parte del Tribunale di primo grado, del principio di buona amministrazione e di rispetto del termine ragionevole.

4)

Violazione, da parte del Tribunale di primo grado, dei principi applicabili alle spese.


(1)  Regolamento (CEE) n. 17 del Consiglio: Primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 13 del 21.2.1962, pag. 204).