25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/10


Impugnazione proposta il 20 novembre 2013 da Telefónica S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 settembre 2013, causa T-430/11, Telefónica/Commissione

(Causa C-588/13 P)

2014/C 24/18

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Telefónica S.A. (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, M. Nuñez Müller e J. Domínguez Pérez, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento nella causa T-430/11 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nel merito;

condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese risultanti dai procedimenti relativi alla ricevibilità nei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1)

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 4, in fine, del TFUE, nell’affermare che le decisioni in materia di regimi di aiuti di Stato quali quella impugnata nella specie impongono misure di esecuzione ai sensi della nuova disposizione del Trattato.

2)

Il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione interpretando la giurisprudenza relativa alla nozione di beneficiario effettivo ai fini dell’esame della ricevibilità dei ricorsi avverso le decisioni che dichiarano un regime di aiuti illegittimo e incompatibile. Segnatamente:

il Tribunale interpreta erroneamente la giurisprudenza relativa alla nozione di beneficiario effettivo e opera uno snaturamento dei fatti applicandola alle operazioni realizzate dalla ricorrente successivamente al 21 dicembre 2007;

il Tribunale incorre parimenti in un errore di diritto quanto alle operazioni anteriori al 21 dicembre 2007, ove interpreta la nozione giurisprudenziale di beneficiario effettivo.

3)

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’adottare una decisione che viola il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. L’ordinanza impugnata accoglie una nozione puramente teorica di tale diritto, che impedisce alla ricorrente di aver accesso concreto alla tutela giurisdizionale e di contestare la decisione impugnata salvo violare il diritto per poter adire la Corte in via pregiudiziale.