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25.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 24/9 |
Impugnazione proposta il 15 novembre 2013 da Intra-Presse avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-437/11, Golden Balls Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-582/13 P)
2014/C 24/16
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Intra-Presse (rappresentanti: P. Péters, advocaat, T. de Haan e M. Laborde, avocats)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); Golden Balls Ltd
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013 nella causa T-437/11; |
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rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sul ricorso proposto da Intra-Presse ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (1); |
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riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi.
Primo, il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario quando ha definito il pubblico interessato, quando ha valutato il grado di somiglianza concettuale fra marchi aggiungendo il requisito del «processo intellettuale di traduzione», «principio di traduzione» o «previa traduzione» e quando ha omesso di prendere in considerazione la notorietà del marchio anteriore per servizi nella classe 41.
Secondo, il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario poiché non è riuscito ad effettuare una valutazione globale e ha omesso di esaminare la rilevanza della notorietà del marchio anteriore della ricorrente e l’esistenza di un possibile collegamento.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).