25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) l’8 novembre 2013 — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL

(Causa C-572/13)

2014/C 24/11

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Hewlett-Packard Belgium SPRL

Convenuto: Reprobel SCRL

Questioni pregiudiziali

1)

Se i termini «equo compenso», ripresi all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE (1), debbano essere interpretati in modo diverso a seconda che la riproduzione — effettuata su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi — sia operata dal pubblico oppure da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali. In caso di risposta affermativa, su quali criteri debba fondarsi tale diversa interpretazione.

2)

Se gli articoli 5, paragrafo 2, lettera a), e 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a stabilire l’equo compenso spettante ai titolari dei diritti sotto forma:

1)

di una remunerazione forfettaria versata dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di apparecchi che consentono di copiare opere protette, al momento dell’immissione in commercio di tali apparecchi nel territorio nazionale, il cui importo è calcolato unicamente in funzione della velocità alla quale la fotocopiatrice può realizzare un certo numero di copie al minuto, senza altra connessione con il pregiudizio eventualmente subito dal titolare di diritti,

e,

2)

di una remunerazione proporzionale, determinata unicamente da un importo unitario moltiplicato per il numero di copie realizzate, importo variabile a seconda che il debitore abbia cooperato o meno alla riscossione di tale remunerazione, la quale è a carico delle persone fisiche o giuridiche che effettuano copie di opere o, eventualmente, a discarico delle prime, da quelle che tengono un apparecchio di riproduzione a disposizione di altri a titolo oneroso o gratuito.

In caso di risposta negativa a tale questione, quali siano i criteri pertinenti e coerenti che gli Stati membri devono osservare affinché, conformemente al diritto dell’Unione, il compenso possa essere considerato equo e un «giusto equilibrio» sia creato tra le persone interessate.

3)

Se gli articoli 5, paragrafo 2, lettera a), e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri ad assegnare agli editori delle opere create dagli autori la metà dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, senza alcun obbligo per gli editori di far beneficiare gli autori, sia pure indirettamente, di una parte del compenso di cui essi sono privati.

4)

Se gli articoli 5, paragrafo 2, lettera a), e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a istituire un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, sotto forma di un forfait e di un importo per copia realizzata, il quale in parte copra — implicitamente, ma inequivocabilmente — la copia di spartititi musicali e di riproduzioni contraffatte.


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).