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25.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 24/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) l’8 novembre 2013 — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL
(Causa C-572/13)
2014/C 24/11
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Hewlett-Packard Belgium SPRL
Convenuto: Reprobel SCRL
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i termini «equo compenso», ripresi all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE (1), debbano essere interpretati in modo diverso a seconda che la riproduzione — effettuata su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi — sia operata dal pubblico oppure da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali. In caso di risposta affermativa, su quali criteri debba fondarsi tale diversa interpretazione. |
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2) |
Se gli articoli 5, paragrafo 2, lettera a), e 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a stabilire l’equo compenso spettante ai titolari dei diritti sotto forma:
In caso di risposta negativa a tale questione, quali siano i criteri pertinenti e coerenti che gli Stati membri devono osservare affinché, conformemente al diritto dell’Unione, il compenso possa essere considerato equo e un «giusto equilibrio» sia creato tra le persone interessate. |
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3) |
Se gli articoli 5, paragrafo 2, lettera a), e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri ad assegnare agli editori delle opere create dagli autori la metà dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, senza alcun obbligo per gli editori di far beneficiare gli autori, sia pure indirettamente, di una parte del compenso di cui essi sono privati. |
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4) |
Se gli articoli 5, paragrafo 2, lettera a), e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a istituire un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, sotto forma di un forfait e di un importo per copia realizzata, il quale in parte copra — implicitamente, ma inequivocabilmente — la copia di spartititi musicali e di riproduzioni contraffatte. |
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).