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25.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 24/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 7 novembre 2013 — Annegret Weitkämper-Krug/NRW Bank, istituto di diritto pubblico
(Causa C-571/13)
2014/C 24/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Annegret Weitkämper-Krug
Convenuta: NRW Bank, istituto di diritto pubblico
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1) debba essere interpretato nel senso che il giudice successivamente adito, che ha la competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 44/2001, debba comunque sospendere il procedimento fino a quando non sia stata chiarita in modo definitivo la competenza del giudice precedentemente adito, in capo al quale non sussiste una competenza esclusiva a norma dell’articolo 22 del medesimo regolamento.
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).