11.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 31 ottobre 2013 — Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida

(Causa C-562/13)

2014/C 9/32

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve

Convenuto: Moussa Abdida

Questioni pregiudiziali

1)

Se le direttive 2004/83/CE (1), 2005/85/CE (2) e 2003/9/CE (3) debbano essere interpretate nel senso che obbligano lo Stato membro che dispone che lo straniero «affetto da una malattia tale da comportare un rischio effettivo per la sua vita o la sua integrità fisica o un rischio effettivo di subire un trattamento inumano o degradante qualora non esista alcun trattamento adeguato nel suo paese di origine» ha diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE,

a prevedere un ricorso con effetto sospensivo avverso la decisione amministrativa che nega il diritto di soggiorno e/o la protezione sussidiaria e ordina di lasciare il territorio,

a farsi carico, nell’ambito del suo regime di assistenza sociale o di accoglienza, delle necessità primarie diverse da quelle sanitarie del ricorrente, fino ad una pronuncia sul ricorso proposto avverso tale decisione amministrativa.

2)

In caso di risposta negativa, se la Carta dei diritti fondamentali e, in particolare, i suoi articoli da 1 a 3 (dignità umana, diritto alla vita e all’integrità), il suo articolo 4 (proibizione di trattamenti inumani o degradanti), il suo articolo 19, paragrafo 2 (diritto di non essere espulso verso uno Stato in cui esiste un rischio effettivo di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti), i suoi articoli 20 e 21 (uguaglianza e non discriminazione, rispetto ad altre categorie di richiedenti la protezione sussidiaria) e/o il suo articolo 47 (diritto a un ricorso effettivo), obblighino lo Stato membro che traspone le direttive 2004/83/CE, 2005/85/CE e 2003/9/CE a prevedere un ricorso con effetto sospensivo e la presa in carico delle necessità primarie di cui alla questione n. 1 supra.


(1)  Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

(2)  Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).

(3)  Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18).