11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 31 ottobre 2013 — Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida
(Causa C-562/13)
2014/C 9/32
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour du travail de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve
Convenuto: Moussa Abdida
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le direttive 2004/83/CE (1), 2005/85/CE (2) e 2003/9/CE (3) debbano essere interpretate nel senso che obbligano lo Stato membro che dispone che lo straniero «affetto da una malattia tale da comportare un rischio effettivo per la sua vita o la sua integrità fisica o un rischio effettivo di subire un trattamento inumano o degradante qualora non esista alcun trattamento adeguato nel suo paese di origine» ha diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE,
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2) |
In caso di risposta negativa, se la Carta dei diritti fondamentali e, in particolare, i suoi articoli da 1 a 3 (dignità umana, diritto alla vita e all’integrità), il suo articolo 4 (proibizione di trattamenti inumani o degradanti), il suo articolo 19, paragrafo 2 (diritto di non essere espulso verso uno Stato in cui esiste un rischio effettivo di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti), i suoi articoli 20 e 21 (uguaglianza e non discriminazione, rispetto ad altre categorie di richiedenti la protezione sussidiaria) e/o il suo articolo 47 (diritto a un ricorso effettivo), obblighino lo Stato membro che traspone le direttive 2004/83/CE, 2005/85/CE e 2003/9/CE a prevedere un ricorso con effetto sospensivo e la presa in carico delle necessità primarie di cui alla questione n. 1 supra. |
(1) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).
(2) Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).
(3) Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18).