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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 28 ottobre 2013 — Z. Zh, altra parte: Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie & Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, altra parte: I.O
(Causa C-554/13)
2014/C 9/31
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Z. Zh
altra parte: Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie
&
Convenuto: Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie
altra parte: I.O.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un cittadino di un paese terzo, che soggiorna illegalmente nel territorio di uno Stato membro, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, la direttiva «rimpatrio»), già in quanto sia stato accusato di aver commesso un fatto punibile come reato in diritto nazionale, o se a tal fine sia necessario che egli sia stato condannato dal giudice penale per aver commesso tale reato e, in questo caso, se detta condanna debba anche essere inappellabile. |
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2) |
Se, per accertare se un cittadino di un paese terzo, il quale soggiorna illegalmente nel territorio di uno Stato membro, costituisce un pericolo per l’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva rimpatrio, oltre ad un’accusa o a una condanna, siano rilevanti anche fatti e circostanze diversi, quali la gravità e la natura del fatto punibile come reato in diritto nazionale, il decorso del tempo e l’intenzione dell’interessato. |
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3) |
Se i fatti e le circostanze della fattispecie che sono rilevanti al fine della valutazione di cui alla seconda questione svolgano un ruolo anche ai fini della possibilità, offerta dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva rimpatrio, nell’eventualità in cui l’interessato costituisca un pericolo per l’ordine pubblico ai sensi di tale paragrafo, di poter scegliere tra, da un lato, il rifiuto di un periodo per la partenza volontaria, e, dall’altro lato, la concessione di un termine per la partenza volontaria inferiore a sette giorni. |