30.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 352/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 settembre 2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt
(Causa C-503/13)
2013/C 352/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Boston Scientific Medizintechnik GmbH
Resistente: AOK Sachsen-Anhalt
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (1), debba essere interpretato nel senso che un prodotto, laddove si tratti di un dispositivo medico impiantato nel corpo umano (nella specie: un pacemaker), sia da considerarsi difettoso già per il fatto che apparecchiature della stessa categoria presentino un elevato rischio di guasto, anche nell’ipotesi in cui nel dispositivo impiantato nel caso specifico non siano state riscontrate anomalie. |
2) |
Nel caso di risposta affermativa alla prima questione: Se le spese relative all’intervento di espianto del dispositivo e di impianto di un altro pacemaker rientrino tra i danni causati da lesioni personali ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374/CEE. |
(1) GU L 210, pag. 29.