26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/13


Impugnazione proposta il 16 settembre 2013 dal GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 luglio 2013, causa T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-496/13 P)

2013/C 313/24

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (rappresentanti: I. Memmler, S. Schulz, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Villiger Söhne GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione del Tribunale del 3 luglio 2013, causa T-78/12, nonché la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1o dicembre 2011, procedimento R 2109/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Come unico motivo d’impugnazione, la ricorrente fa valere un’interpretazione e un’applicazione erronee dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 207/2009 (1) e un’inosservanza delle norme in materia di prova nell’applicare tale disposizione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quanto segue:

 

Nel confronto dei segni, il Tribunale non ha applicato correttamente la tesi della valutazione globale, poiché ha paragonato forfettariamente gli elementi costitutivi «LIBERTAD» e «LlBERTE», senza tener conto di tutti gli altri elementi costitutivi dei marchi.

 

In particolare, il Tribunale, per una corretta applicazione della tesi della valutazione globale, avrebbe dovuto prendere maggiormente in considerazione alcuni degli altri elementi costitutivi dei marchi in conflitto, tra gli altri, la combinazione di colori del marchio contestato e del marchio opposto e la denominazione «LA» del marchio opposto, nonché la denominazione «brunes» del marchio contestato.

 

Inoltre, il Tribunale ha applicato erroneamente i principi relativi alla somiglianza concettuale, stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto non ha sufficientemente tenuto conto delle differenti lingue dei marchi.

 

Per di più, il Tribunale non ha osservato le norme in materia di prova stabilite nel regolamento di procedura, per aver formulato presunzioni senza alcuna prova riguardo alla pronuncia del marchio «LA LlBERTAD» e per aver basato su di esse la decisione.

 

In definitiva, il Tribunale è giunto in tal modo ad un risultato erroneo.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).