23.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 344/48 |
Ricorso proposto il 12 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Estonia
(Causa C-493/13)
2013/C 344/84
Lingua processuale: l’estone
Parti:
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, L. Nicolae e L. Naaber-Kivisoo)
Convenuta: Repubblica di Estonia
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che la Repubblica di Estonia, non avendo provveduto ad assicurare, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle comunicazioni, un’effettiva separazione strutturale delle funzioni regolatorie dalle attività connesse alla proprietà o al controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (1), che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; |
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condannare la Repubblica di Estonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ha ritenuto che il Ministero dell’economia e delle comunicazioni rientra nell’ambito di applicazione della nozione di «autorità nazionale di regolamentazione» definita all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2001/21/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e che sono ad essa applicabili le disposizioni dell’articolo 3 della direttiva quadro, in particolare con riferimento alla separazione strutturale di cui al paragrafo 2 di quest’ultimo.
La Commissione è del parere che il Ministro dell’economia e delle comunicazioni della Repubblica di Estonia, oltre alle funzioni di regolamentazione, esercita anche un’attività connessa alla proprietà o al controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Con ciò non viene garantita l’effettiva separazione strutturale delle due funzioni, il che è contrario ai requisiti dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva quadro.
(1) GU L 108, pag. 33