14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 367/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 2 settembre 2013 — Generali-Providencia Biztosító Zrt/Közbeszerzési Hatóság — Közbeszerzési Döntőbizottság

(Causa C-470/13)

2013/C 367/36

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Generali-Providencia Biztosító Zrt

Convenuta: Közbeszerzési Hatóság — Közbeszerzési Döntőbizottság

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli Stati membri possano escludere un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico per cause diverse da quelle elencate all’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (1), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — in particolare per causa che si considerino giustificate da esigenze legate alla protezione dell’interesse pubblico, alla tutela dei legittimi interessi dell’amministrazione aggiudicatrice, o alla tutela dei principi di concorrenza leale e del mantenimento della correttezza della concorrenza, e in caso affermativo, se sia compatibile con il secondo considerando della citata direttiva e con gli articoli 18, 49 e 56 TFUE, il fatto che si proceda a tale esclusione nei confronti di un operatore economico che ha commesso una violazione connessa alla propria attività economica o professionale, e che è stata constatata con decisione giurisdizionale passata in giudicato al massimo cinque anni prima.

2)

Nel caso in cui la Corte di giustizia fornisse una risposta negativa alla prima questione, se il disposto di cui all’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, in particolare, alle lettere c) e d), della direttiva 2004/18/CE, debba essere interpretato nel senso che è possibile escludere dalla procedura di aggiudicazione di appalto pubblico ogni operatore economico che abbia commesso un’infrazione constatata dall’autorità amministrativa o giudiziaria nell’ambito di un procedimento in materia di concorrenza avviato nei suoi confronti a motivo della sua attività economica o professionale, e a seguito del quale all’operatore in questione, siano state applicate, a causa dell’infrazione commessa, conseguenze giuridiche in materia di concorrenza.


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).