23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Austria) il 7 agosto 2013 — Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Causa C-443/13)

2013/C 344/69

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Parti

Ricorrenti in primo e in secondo grado: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Convenuta in primo e in secondo grado: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1086/2011 (1), che modifica il regolamento n. 2073/2005, debba essere interpretato nel senso che la carne fresca di pollame deve soddisfare il criterio microbiologico indicato nell’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005 (2) in tutte le fasi di distribuzione.

2)

Se anche gli operatori del settore alimentare attivi nella fase di distribuzione dei prodotti alimentari siano soggetti alla disciplina del regolamento n. 2073/2005 nella sua interezza.

3)

Se il criterio microbiologico indicato nell’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005 debba essere rispettato in tutte le fasi di distribuzione anche dagli operatori del settore alimentare che non partecipano alla produzione (solo fase di distribuzione).


(1)  Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame (GU L 281, pag. 7).

(2)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338, pag. 1).