9.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 agosto 2013 — Unitrading Ltd, altra parte: Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-437/13)
2013/C 325/21
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Unitrading Ltd
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto sancito all’articolo 47 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea] (1) comporti che, qualora le autorità doganali, ai fini della produzione della prova dell’origine di prodotti importati, intendano fondarsi sui risultati di un’indagine condotta da un terzo che non fornisce indicazioni in merito a detta indagine né alle autorità medesime né al dichiarante, rendendo così difficoltosa o impossibile la sua difesa mirante a verificare la correttezza delle conclusioni utilizzate o a opporsi alle medesime, e ostacolando il compito del giudice di valutare i risultati dell’esame, il giudice non può tenere conto di detti risultati. Se sulla risposta a detta questione incida il fatto che detto terzo rifiuta di fornire alle autorità doganali e all’interessato le relative informazioni per il motivo, non meglio specificato, che si tratta di “law enforcement sensitive information” (informazioni sensibili relative all’applicazione della legge). |
2) |
Se dai diritti di cui all’articolo 47 della Carta discenda che, qualora le autorità doganali non siano in grado di fornire indicazioni precise sull’indagine svolta, sulla quale è fondata la loro tesi secondo cui i prodotti hanno una determinata origine — risultati che vengono sostanzialmente contestati —, le autorità doganali — nella misura in cui ciò si possa da queste ragionevolmente pretendere — devono collaborare alla domanda dell’interessato di eseguire a sue spese un sopralluogo e/o un prelievo di campione nel paese di origine da quest’ultimo indicato. |
3) |
Se sulla risposta alla prima e alla seconda questione incida la circostanza che, dopo la comunicazione dei dazi doganali dovuti, per un periodo limitato erano ancora disponibili parti dei campioni dei prodotti, che l’interessato avrebbe potuto utilizzare per affidare una nuova indagine a un laboratorio diverso, anche nel caso in cui l’esito di detta indagine non fa venir meno che il risultato ottenuto dal laboratorio incaricato dalle autorità doganali non è controllabile, per cui — nel caso in cui il secondo laboratorio accerti l’origine dichiarata dall’interessato — anche per il giudice è impossibile raffrontare l’affidabilità dei risultati dei due laboratori. In tal caso, se le autorità doganali debbano far presente all’interessato la circostanza che parti dei campioni sono ancora disponibili e che esso può farne richiesta al fine di siffatto esame. |