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9.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 23 luglio 2013 — ÖBB Personenverkehr AG/Gotthard Starjakob
(Causa C-417/13)
2013/C 325/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Resistente e ricorrente in cassazione: ÖBB Personenverkehr AG
Ricorrente e resistente in cassazione: Gotthard Starjakob
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 1, 16 e 17 della direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato nel senso che
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2) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera b): Se il legislatore possa
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3) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera b): Se l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, nonché con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che
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4) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera b): Se gli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, debbano essere interpretati nel senso che sia lecito ovvero giustificato, per ragioni di rispetto dei diritti quesiti e del legittimo affidamento, il fatto che una precedente norma discriminatoria in ragione dell’età continui a produrre effetti per il solo motivo di proteggere il lavoratore, nel suo interesse, dagli svantaggi reddituali determinati da una nuova norma non discriminatoria (clausola di salvaguardia della retribuzione). |
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5) |
In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1), lettera b), e sub 3), lettera b):
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6) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera a) o delle questioni sub 1), lettera b), e sub 2), lettera b): Se il principio di tutela effettiva, basato sul diritto dell’Unione, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, e all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, imponga che la prescrizione di diritti fondati sul diritto dell’Unione non cominci a decorrere prima di una chiara definizione del contesto giuridico a seguito di pubblicazione di una decisione specifica della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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7) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera a), o delle questioni sub 1), lettera b), e sub 2), lettera b): Se il principio di equivalenza, ai sensi del diritto dell’Unione, imponga di estendere una sospensione della prescrizione, prevista dalla normativa nazionale in relazione ai diritti fondati su un nuovo sistema di computo e di avanzamento di carriera (articolo 53 bis, paragrafo 5, del Bundesbahngesetz), alle differenze di trattamento risultanti da un precedente sistema discriminatorio in ragione dell’età. |
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).