9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 23 luglio 2013 — ÖBB Personenverkehr AG/Gotthard Starjakob

(Causa C-417/13)

2013/C 325/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Resistente e ricorrente in cassazione: ÖBB Personenverkehr AG

Ricorrente e resistente in cassazione: Gotthard Starjakob

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 1, 16 e 17 della direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato nel senso che

a)

un lavoratore, per il quale il datore di lavoro abbia fissato, in un primo momento, una data di riferimento inesatta ai fini dell’avanzamento di carriera fondata su un computo, disposto per legge, dei pregressi periodi di servizio, il quale risulti discriminatorio in ragione dell’età, abbia diritto in ogni caso al pagamento della differenza di trattamento sulla base della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera non discriminatoria,

b)

o piuttosto nel senso che lo Stato membro, attraverso un computo non discriminatorio dei pregressi periodi di servizio, abbia la facoltà di eliminare la discriminazione fondata sull’età anche senza compensazione economica (mediante una nuova fissazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera con contestuale prolungamento del periodo utile ai fini dell’avanzamento di carriera), in particolare nel caso in cui tale soluzione, neutrale dal punto di vista retributivo, miri a salvaguardare la solvibilità del datore di lavoro nonché ad evitare un eccessivo onere connesso con il nuovo computo.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera b):

Se il legislatore possa

a)

introdurre un siffatto computo non discriminatorio dei pregressi periodi di servizio anche retroattivamente (nel presente caso con legge pubblicata il 27 dicembre 2011, BGBl I 2011/129, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2004) oppure

b)

se esso si applichi solo dal momento dell’adozione ovvero della pubblicazione delle nuove disposizioni in materia di computo e di avanzamento di carriera.

3)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera b):

Se l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, nonché con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che

a)

una norma di legge, la quale preveda, in relazione ai periodi di lavoro prestato all’inizio della carriera, un più lungo periodo ai fini dell’avanzamento di carriera e renda pertanto più difficile l’avanzamento nei successivi livelli retributivi, costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età

b)

e, in caso di soluzione affermativa, nel senso che una siffatta norma, in considerazione della poca esperienza professionale all’inizio della carriera, sia appropriata e necessaria.

4)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera b):

Se gli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, debbano essere interpretati nel senso che sia lecito ovvero giustificato, per ragioni di rispetto dei diritti quesiti e del legittimo affidamento, il fatto che una precedente norma discriminatoria in ragione dell’età continui a produrre effetti per il solo motivo di proteggere il lavoratore, nel suo interesse, dagli svantaggi reddituali determinati da una nuova norma non discriminatoria (clausola di salvaguardia della retribuzione).

5)

In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1), lettera b), e sub 3), lettera b):

a)

Se il legislatore possa disporre un obbligo di cooperazione del prestatore ai fini della determinazione dei pregressi periodi di servizio computabili (onere di cooperazione) e subordinare il passaggio al nuovo sistema di computo e di avanzamento di carriera all’adempimento di detto onere.

b)

Se un lavoratore, il quale ometta di prestare la cooperazione a lui richiesta nella rideterminazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera in base al nuovo sistema non discriminatorio di computo e di avanzamento, e pertanto non si avvalga consapevolmente della norma non discriminatoria, restando volontariamente nel precedente sistema discriminatorio in ragione dell’età, possa far valere una discriminazione fondata sull’età determinata dal precedente sistema, oppure se la permanenza nel precedente sistema discriminatorio, al solo fine di poter far valere pretese pecuniarie, costituisca un abuso di diritto.

6)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera a) o delle questioni sub 1), lettera b), e sub 2), lettera b):

Se il principio di tutela effettiva, basato sul diritto dell’Unione, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, e all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, imponga che la prescrizione di diritti fondati sul diritto dell’Unione non cominci a decorrere prima di una chiara definizione del contesto giuridico a seguito di pubblicazione di una decisione specifica della Corte di giustizia dell’Unione europea.

7)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lettera a), o delle questioni sub 1), lettera b), e sub 2), lettera b):

Se il principio di equivalenza, ai sensi del diritto dell’Unione, imponga di estendere una sospensione della prescrizione, prevista dalla normativa nazionale in relazione ai diritti fondati su un nuovo sistema di computo e di avanzamento di carriera (articolo 53 bis, paragrafo 5, del Bundesbahngesetz), alle differenze di trattamento risultanti da un precedente sistema discriminatorio in ragione dell’età.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).