21.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/12


Impugnazione proposta il 12 luglio 2013 da Inuit Tapiriit Kanatami e altri avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 aprile 2013, T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami e altri/Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo

(Causa C-398/13 P)

2013/C 274/20

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters e Trappers Association, Pangnirtung Hunters’ e Trappers’ Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council, Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi, Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd (rappresentante: H. Viaene, avocat, J. Bouckaert, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata del Tribunale, dichiarare il regolamento n. 1007/2009 (1) illegittimo ed inapplicabile ai sensi dell’articolo 277 TFUE ed annullare il regolamento n. 737/2010 (2) ai sensi dell’articolo 263 TFUE, nel caso in cui la Corte di giustizia ritenga che ricorrano tutti gli elementi richiesti per decidere nel merito del ricorso di annullamento del regolamento controverso;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione europea al pagamento delle spese sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si fonda su due motivi principali, ovvero l’assunto che: 1) il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 95 del Trattato CE, e 2) il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’interpretazione ed applicazione dei principi relativi ai diritti fondamentali.

Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti affermano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non aver valutato se le condizioni di ricorso di cui all’articolo 95 CE quale fondamento normativo fossero soddisfatte nel periodo de quo. I ricorrenti fanno presente che è al momento della proposta della Commissione che le condizioni di ricorso di cui all’articolo 95 CE, quale fondamento normativo, devono essere soddisfatte. I ricorrenti considerano altresì che non è possibile rimediare nella fase del controllo giurisdizionale al mancato rispetto delle condizioni di ricorso di cui all’articolo 95 CE, che ne costituisce il fondamento normativo. I ricorrenti considerano altresì che il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando criteri errati nel valutare se le differenze esistenti tra le disposizioni nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca fossero tali da giustificare l’intervento del legislatore dell’Unione sulla base dell’articolo 95 CE. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato una soglia basata sul criterio della natura non trascurabile del commercio dei prodotti di cui trattasi tra gli Stati membri. Tuttavia, il carattere non trascurabile del commercio di un dato prodotto è assai diverso dal carattere «relativamente importante» di tale commercio, cioè il criterio applicato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza pertinente.

Con il secondo motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale, riferendosi alle disposizioni della sola Carta, sia incorso in un errore di diritto. I ricorrenti considerano che il mero fatto che la tutela conferita dagli articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) da loro invocati sia attuata nel diritto dell’Unione rispettivamente dagli articoli 17, 7, 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non fa venir meno l’obbligo del Tribunale di prendere in considerazione le disposizioni della CEDU quali principi generali del diritto. I ricorrenti sostengono del pari che il Tribunale ha commesso un errore di diritto escludendo gli interessi commerciali dall’ambito di applicazione del diritto di proprietà, concludendo che «non si può estendere la tutela conferita dal diritto di proprietà alla protezione dei semplici interessi (…) d’indole commerciale» e privando i ricorrenti delle garanzie sancite all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU. I ricorrenti sostengono altresì che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non esaminare il regolamento di base alla luce dell’articolo 19 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Dal momento che l’Unione deve rispettare il diritto internazionale nell’esercizio dei suoi poteri e che il regolamento di base deve, di conseguenza, essere interpretato alla luce dell’articolo 19 della DNUDPA, il Tribunale doveva esaminare se le istituzioni dell’Unione europea avessero ottenuto il consenso preventivo, libero ed informato dei ricorrenti prima dell’adozione del regolamento di base.


(1)  Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286, pag. 36)

(2)  Regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 216, pag. 1)