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19.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) l’8 luglio 2013 — UPC Magyarország Kft./Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
(Causa C-388/13)
2013/C 304/07
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente in primo grado e resistente nel giudizio per cassazione: UPC Magyarország Kft.
Convenuta in primo grado e ricorrente nel giudizio per cassazione: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 5 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (1), debba essere interpretato nel senso che, in caso di pratiche ingannevoli ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva, non è possibile procedere a uno specifico esame dei criteri previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera a). |
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2) |
Se la comunicazione di un’informazione non veritiera a un solo consumatore debba essere considerata come una pratica commerciale ai sensi della summenzionata direttiva. |
(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 149, pag. 22).