7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/33


Impugnazione proposta il 3 luglio 2013 dall’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2013, causa T-53/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commissione

(Causa C-381/13 P)

2013/C 260/61

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (rappresentanti: N. Morais Sarmento e L. Pinto Monteiro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza del Tribunale;

annullare in toto la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Violazione di un termine ragionevole per adottare una decisione

i)   Prescrizione del procedimento

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata decorso il termine di 4 anni stabilito per la prescrizione del procedimento, come previsto all’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (1) del Consiglio. Parimenti, anche se si fosse verificata un’eventuale interruzione del termine di prescrizione del procedimento, il doppio del termine di prescrizione è stato superato senza che fosse emanata alcuna decisione, conformemente al disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del citato regolamento. La decisione impugnata dovrà essere considerata illegittima e non suscettibile di esecuzione, poiché è prescritto il corrispondente diritto.

ii)   Violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente considera che il fatto che la Commissione abbia lasciato trascorrere oltre 20 anni tra le irregolarità contestate e l’adozione della decisione impugnata ha comportato il mancato rispetto del principio della certezza del diritto. Tale principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea prevede che ogni persona abbia diritto a che le proprie questioni vengano trattate dalle istituzioni dell’Unione entro un termine ragionevole.

iii)   Violazione dei diritti della difesa

La ricorrente considera che siano stati violati i suoi diritti della difesa, in quanto, tenuto conto che sono trascorsi oltre 20 anni tra le asserite irregolarità e l’adozione della decisione definitiva, la ricorrente è stata privata del diritto di presentare le proprie osservazioni in tempo utile, ossia, in un periodo in cui aveva ancora a disposizione i documenti che consentivano di giustificare le spese considerate non ammissibili dalla Commissione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).