12.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dortmund (Germania) il 26 giugno 2013 — Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC)/Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret, SA, Chemoxal SA, Edison SpA

(Causa C-352/13)

2013/C 298/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Dortmund

Parti

Attrice: Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC)

Convenute: Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret, SA, Chemoxal SA, Edison SpA

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se l’articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un’azione promossa congiuntamente nei confronti di un convenuto residente nello Stato del foro e di ulteriori convenuti residenti in altri Stati membri dell’Unione europea per ottenere informazioni e un risarcimento danni a seguito di una violazione unica e continuata dell’articolo 81 CE, dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE accertata dalla Commissione europea, compiuta in più Stati membri con una diversa partecipazione a livello locale e temporale da parte dei convenuti, si rende opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili.

b)

Se, al riguardo, occorra tener conto del fatto che, dopo la notifica a tutti i convenuti, prima della scadenza dei termini fissati dal giudice per la replica e prima dell’inizio della prima udienza, l’attore abbia desistito dall’azione nei confronti del convenuto residente nello Stato del foro.

2)

Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che occorre considerare, nel caso di un’azione promossa nei confronti di convenuti residenti in diversi Stati membri dell’Unione europea volta a ottenere informazioni e un risarcimento danni a seguito di una violazione unica e continuata dell’articolo 81 CE, dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE accertata dalla Commissione europea, compiuta in diversi Stati membri con una diversa partecipazione a livello locale e temporale da parte dei convenuti, che l’evento dannoso è avvenuto in riferimento a ciascun convenuto e per la totalità dei danni fatti valere o a un danno complessivo in quegli Stati membri in cui si sono conclusi e attuati accordi di cartello.

3)

Se, nel caso di azioni di risarcimento per violazione del divieto di intese di cui all’articolo 81 CE/all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE, il principio di diritto dell’Unione di effettiva attuazione del divieto di intese consenta di tener conto delle clausole compromissorie e degli accordi di scelta del foro contenuti in contratti di fornitura, qualora ciò comporti una deroga al giudice competente a livello internazionale ai sensi dell’articolo 5, punto 3, e/o dell’articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 nei confronti di tutti i convenuti e/o per tutte le rivendicazioni proposte o parte di esse.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).