7.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 19 giugno 2013 — Nordex Food A/S/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Causa C-334/13)
2013/C 260/41
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente e ricorrente in cassazione: Nordex Food A/S
Convenuto e resistente in cassazione: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, nel decidere riguardo alla concessione di una restituzione all’esportazione, si debba ritenere che il titolo di esportazione è stato regolarmente presentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (1), qualora l’ufficio doganale di esportazione abbia accettato la dichiarazione di esportazione benché non accompagnata dal titolo, abbia autorizzato l’esportatore a integrarlo entro un determinato termine e tale titolo sia successivamente pervenuto a detto ufficio. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, imponga la necessaria presentazione del titolo di esportazione già all’atto del deposito della dichiarazione di esportazione o se sia invece sufficiente che l’esportatore presenti un titolo di esportazione (rilasciatogli prima dell’esportazione) nel corso della procedura di pagamento. |
3) |
Se l’esportatore che ha inizialmente presentato documenti doganali falsificati attestanti l’arrivo della merce esportata nel paese di destinazione, possa, con l’effetto di salvaguardare i propri diritti, depositare documenti doganali validi anche dopo la scadenza dei termini previsti nel regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, nel caso in cui detta tardiva presentazione non abbia ritardato né impedito lo svolgimento della procedura di pagamento poiché la domanda di restituzione è stata respinta in un primo momento per ragioni diverse dalla mancata presentazione della suddetta prova di arrivo a destinazione e quest’ultima è stata presentata successivamente al riconoscimento della falsità dei succitati documenti. |
4) |
Se i presupposti di applicazione di una sanzione a norma dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, sussistano anche quando, benché la richiesta di restituzione all’esportazione corrisponda a quanto effettivamente dovuto, nel corso della procedura di pagamento l’esportatore abbia inizialmente depositato documenti sulla base dei quali non sarebbe stato possibile concedergli la restituzione all’esportazione. |
(1) Regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).