3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 226/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgerichts Leipzig (Germania) il 19 giugno 2013 — Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig

(Causa C-333/13)

(2013/C 226/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Leipzig

Parti

Ricorrenti: Elisabeta Dano, Florin Dano

Resistente: Jobcenter Leipzig

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 (1) ricomprenda anche i soggetti che non intendono avvalersi di prestazioni previdenziali o a sostegno della famiglia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, ma di una prestazione speciale di carattere non contributivo a norma dei suoi articoli 3, paragrafo, 3 e 70.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 osti a che gli Stati membri, al fine di evitare un ricorso eccessivo alle prestazioni sociali non contributive volte a garantire la sussistenza in forza dell’articolo 70 del regolamento, escludano del tutto o in parte i cittadini dell’Unione indigenti dal beneficio di tali prestazioni mentre esse sarebbero accordate ai propri cittadini che si trovano in una situazione analoga.

3)

In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione: se a) l’articolo 18 TFUE e/o b) il combinato disposto dell’articolo 20, paragrafo 2, secondo periodo, lettera a) e paragrafo 2, terzo periodo, TFUE e dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 (2) osti a che gli Stati membri, al fine di evitare un ricorso eccessivo alle prestazioni sociali non contributive volte a garantire la sussistenza in forza dell’articolo 70 del regolamento n. 883/2004, escludano in tutto o in parte i cittadini dell’Unione indigenti dal beneficio di tali prestazioni mentre esse sarebbero accordate ai propri cittadini che si trovano in una situazione analoga.

4)

Nel caso in cui, in base alla risposta alle questioni che precedono, l’esclusione parziale dalle prestazioni volte a garantire la sussistenza sia conforme al diritto dell’Unione: se la concessione di prestazioni non contributive volte a garantire la sussistenza possa essere limitata per i cittadini dell’Unione, salvo situazioni di grave emergenza, alla messa a disposizione dei mezzi necessari per il rientro nel paese di provenienza, o se invece gli articoli 1, 20 e 51 della Carta dei diritti fondamentali impongano prestazioni più ampie atte a permettere una permanenza duratura.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

(2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).