21.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 17 giugno 2013 — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

(Causa C-328/13)

2013/C 274/03

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Obersten Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Österreichischer Gewerkschaftsbund

Resistente: Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

Questioni pregiudiziali

a)

Se l’espressione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/23/CE (1), secondo cui le «condizioni di lavoro» convenute mediante contratto collettivo e in vigore nei confronti del cedente devono essere mantenute «[negli stessi] termini» fino «alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo», debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende anche condizioni di lavoro stabilite in un contratto collettivo e che, ai sensi del diritto nazionale, continuano ad avere efficacia sine die, malgrado la risoluzione del contratto medesimo, fino all’entrata in vigore di un altro contratto collettivo o alla conclusione di nuovi accordi individuali da parte dei lavoratori interessati.

b)

Se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/23/CE debba essere interpretato nel senso che per «applicazione di un altro contratto collettivo» del cessionario si intende anche l’ultrattività del contratto collettivo del cessionario, parimenti risolto, nel senso indicato supra.


(1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).