21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 17 giugno 2013 — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen
(Causa C-328/13)
2013/C 274/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Obersten Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Österreichischer Gewerkschaftsbund
Resistente: Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen
Questioni pregiudiziali
a) |
Se l’espressione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/23/CE (1), secondo cui le «condizioni di lavoro» convenute mediante contratto collettivo e in vigore nei confronti del cedente devono essere mantenute «[negli stessi] termini» fino «alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo», debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende anche condizioni di lavoro stabilite in un contratto collettivo e che, ai sensi del diritto nazionale, continuano ad avere efficacia sine die, malgrado la risoluzione del contratto medesimo, fino all’entrata in vigore di un altro contratto collettivo o alla conclusione di nuovi accordi individuali da parte dei lavoratori interessati. |
b) |
Se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/23/CE debba essere interpretato nel senso che per «applicazione di un altro contratto collettivo» del cessionario si intende anche l’ultrattività del contratto collettivo del cessionario, parimenti risolto, nel senso indicato supra. |
(1) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).