20.7.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cipro) il 27 maggio 2013 — Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi e Giorgos Sertis

(Causa C-291/13)

2013/C 207/56

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eparchiako Dikastirio Lefkosias

Parti

Attore: Sotiris Papasavvas

Convenuti: O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi e Giorgos Sertis

Questioni pregiudiziali

1)

Considerato che la normativa degli Stati membri in materia di diffamazione si ripercuote sulla capacità di fornire servizi d’informazione per via elettronica tanto a livello nazionale quanto all’interno dell’UE, se tale normativa possa essere considerata una restrizione alla prestazione di servizi d’informazione ai fini dell’attuazione della direttiva 2000/31/CE.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE, in materia di responsabilità, trovino applicazione in questioni di diritto civile tra privati, quali le questioni relative alla responsabilità civile nell’ipotesi di diffamazione, o se si limitino alla responsabilità civile per operazioni commerciali/contratti con i consumatori.

3)

Alla luce dello scopo degli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE, concernenti la responsabilità dei prestatori di servizi della società dell’informazione, e tenuto conto del fatto che in numerosi Stati membri occorre prima un’azione giudiziaria perché sia emanata un’ordinanza interlocutoria di divieto, che resta in vigore fino alla conclusione del processo, se detti articoli istituiscano diritti individuali che possono essere invocati a propria difesa nel contesto di un’azione civile per diffamazione o se costituiscano ostacoli legali all’introduzione di una tale azione.

4)

Se le nozioni di «servizi della società dell’informazione» e di «prestatore [di servizi della società dell’informazione]» di cui agli articoli 2 della direttiva 2000/31/CE e 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, si applichino a servizi di informazione on line remunerati non direttamente dal destinatario dei servizi, bensì indirettamente grazie alle pubblicità commerciali che appaiono sulla pagina web.

5)

Tenuto conto della definizione di «prestatore [di servizi della società dell’informazione]» di cui agli articoli 2 della direttiva 2000/31/CE e 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, in quale misura sia possibile ritenere che integrino un «semplice trasporto» o una «memorizzazione temporanea detta caching» oppure uno «hosting» ai fini degli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE una o alcune delle seguenti fattispecie:

a)

giornale dotato di una pagina web accessibile gratuitamente sulla quale è pubblicata l’edizione elettronica della versione cartacea con tutti gli articoli e le pubblicità di quest’ultima, in formato PDF o in altro formato elettronico analogo;

b)

giornale on line liberamente accessibile il cui fornitore è remunerato grazie alle pubblicità commerciali che appaiono sulla pagina web. Le informazioni pubblicate nel giornale on line sono fornite dal personale del giornale e/o da giornalisti indipendenti;

c)

pagina web a pagamento che fornisce uno dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b).