31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/15


Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 dal Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 marzo 2013, causa T-93/10, Bilbaína de Alquitranes e altri/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa C-287/13 P)

2013/C 252/23

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. (rappresentante: avv. K. Van Maldegem)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni dei ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale, nella causa T-93/10; e

annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ED/68/2009 (in prosieguo: la «decisione controversa») che identifica la pece, catrame di carbone, alta temperatura, numero CAS 65996-93-2 (in prosieguo: il «BGHHT»), come sostanza da essere inclusa nell’elenco delle sostanze candidate conformemente all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «REACH») (1); o

in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sulla domanda di annullamento delle ricorrenti; e

condannare la convenuta a sopportare le spese del procedimento (comprese le spese sostenute dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono che, nel respingere la loro domanda di annullamento parziale della decisione controversa, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione europea. In particolare, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso una serie di errori di interpretazione del quadro normativo quale applicabile alla situazione delle ricorrenti. Ciò ha portato il Tribunale a commettere una serie di errori di diritto, in particolare:

nel concludere che la causa era connessa ad elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi e che l’identificazione del BGHHT come sostanza che presenta proprietà PBT e vPvB in base ai suoi costituenti in concentrazione almeno pari allo 0,1 % non era viziata da errore manifesto;

nel concludere che i costituenti di BGHHT non dovevano essere singolarmente identificati come costituenti che presentano proprietà PBT o vPvB mediante decisione separata dell’ECHA sulla base di una valutazione approfondita a tal fine; e

nel concludere che non vi era violazione del principio della parità di trattamento.

Per queste ragioni i ricorrenti chiedono che la sentenza del Tribunale nella causa T-93/10 e la decisione controversa siano annullate.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).