29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/13 |
Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria
(Causa C-253/13)
2013/C 189/26
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Heller, O. Beynet, P. Mihaylova)
Convenuta: Repubblica di Bulgaria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all’attuazione dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’allegato I, punto 1, lettera a), secondo comma, nonché lettere b), d), f), h) e i), della direttiva 2009/73 CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE o, in ogni caso, non avendo informato la Commissione dell’adozione di tali disposizioni, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 54, paragrafo 1, della richiamata direttiva; |
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conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, imporre alla Repubblica di Bulgaria il pagamento di una penalità pari a EUR 8 448 giornalieri, a decorrere dalla data della sentenza che sarà pronunciata nella presente causa, per violazione dell’obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione della direttiva 2009/73/CE; |
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condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per l’adozione delle misure di attuazione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.
(1) GU L 211, pag. 94.