29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/11


Ricorso proposto il 29 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-241/13)

2013/C 189/22

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, M. Heller e L. Naaber-Kivisoo)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Estonia è venuta meno ai propri obblighi derivanti dall’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, in quanto non ha adottato le disposizioni per trasporre gli articoli 2, nn. 10, 20 e 22; 3, paragrafi 3 e 4; 7, paragrafo 3; 9, paragrafi 5, 7 e 12; 10, paragrafo 5; 11, paragrafo 5, lettere a) e b); 12; 13; 15; 16; 26, paragrafo 2, lettera b); 26, paragrafo 2, lettera c), seconda, quarta e quinta frase; 26, paragrafo 2, lettera d), terza e quarta frase; 26, paragrafo 3; 27, paragrafo 2; 33; 36, paragrafo 4, comma 2 e 4; 36, paragrafi 6 e 8; 36, paragrafo 9, comma 3; 41, paragrafo 1, lettere d), e), i), k), n), p), q) e s); 41, paragrafo 6, lettera c); 41, paragrafo 9, seconda e terza frase; 41, paragrafo 10; 44, paragrafo 3; allegato1, n. 1, lettera a), paragrafo 1, secondo, terzo, quinto e settimo trattino; allegato 1, n. 1, lettera a), paragrafo 2; allegato 1, n. 1, lettere b), d), f), h), i) e j) nonché allegato 1, n. 2, o comunque, ha omesso di comunicare alla Commissione l’adozione delle disposizioni necessarie per trasporre la direttiva;

infliggere alla Repubblica di Estonia una penalità per violazione dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo, 3 TFUE, pari a EUR 4224 al giorno, a decorrere della pronuncia della sentenza da parte della Corte di giustizia;

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.


(1)  GU L 211, pag. 94.