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8.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/12 |
Ricorso proposto il 17 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria
(Causa C-203/13)
2013/C 164/23
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, M. Heller e P. Mihaylova)
Convenuta: Repubblica di Bulgaria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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accertare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’attuazione dell’articolo 3, paragrafo 7, e dell’allegato I, punto 1, lettera a), secondo comma, e lettere b), c), d), f), h) e i) della direttiva 2009/72/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE o, in ogni caso, non avendo informato la Commissione dell’adozione di tali disposizioni, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 49, paragrafo 1, della citata direttiva; |
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condannare la Repubblica di Bulgaria, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità pari a EUR 8 448 giornalieri a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa, per inosservanza dell’obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione della direttiva 2009/72/CE; |
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condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per l’adozione delle misure di attuazione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.
(1) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.