8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/12


Ricorso proposto il 17 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-203/13)

2013/C 164/23

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, M. Heller e P. Mihaylova)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

accertare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’attuazione dell’articolo 3, paragrafo 7, e dell’allegato I, punto 1, lettera a), secondo comma, e lettere b), c), d), f), h) e i) della direttiva 2009/72/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE o, in ogni caso, non avendo informato la Commissione dell’adozione di tali disposizioni, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 49, paragrafo 1, della citata direttiva;

condannare la Repubblica di Bulgaria, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità pari a EUR 8 448 giornalieri a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa, per inosservanza dell’obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione della direttiva 2009/72/CE;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per l’adozione delle misure di attuazione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.