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22.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/5 |
Impugnazione del Regno di Spagna, proposta il 15 aprile 2013, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) pronunciata il 31 gennaio 2013 nella causa T-235/11, Spagna/Commissione
(Causa C-192/13 P)
2013/C 178/09
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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Accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale di primo grado, pronunciata il 31 gennaio 2013, nella causa T-235/11, Spagna/Commissione. |
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Annullare la decisione della Commissione C(2011) 1023 def., del 18 febbraio 2011, con cui l’aiuto del fondo di coesione è stato ridotto alle fasi di progetto: «Fornitura e montaggio di materiali ferroviari nella linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Troncone Madrid-Lleida» (CCI n. 1999.ES.16.C.PT.001); «Linea di alta velocità ferroviaria Madrid-Barcellona. Troncone Lleida Martorell (Piattaforma, 1ma fase)» (CCI n. 2000.ES.16.C.PT. 001); «Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Accesso a Zaragoza» (CCI n. 2000.ES.16.C.PT.003); «Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Troncone Lleida Martorell. Subtroncone X-A (Olérdola — Avinyonet del Penedés» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.007) e «Nuovo acceso ferroviario di alta velocità a Levante. Subtroncone La Gineta-Albacete (Piattaforma)» (CCI n. 2004.ES.16.C.PT.014); |
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condannare la controparte alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Errore di diritto con riguardo agli effetti del termine contemplato nell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento (CE), n. 1164/94 (1) del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un fondo di coesione . Scaduto detto termine, la Commissione non può adottare nessun provvedimento di rettifica finanziaria, ragion per cui è tenuta ad effettuare il versamento e la rettifica operata è illegittima.
Errore di diritto nella nozione di aggiudicazione ai sensi della direttiva 93/38/CEE (2) del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni . L’articolo 20, paragrafo 2, lettere e) e f), della direttiva 93/38 non si applicano in via generale, a qualsivoglia modifica di contratti pubblici accordate durante la fase di esecuzione, bensì unicamente a modificazioni di carattere sostanziale. Si può ritenere che sussista una modifica sostanziale costitutiva di una nuova aggiudicazione, quando ricorrono i requisiti indicati nella sentenza Pressetext Nachrichtenagentur (3).
(1) GU L 130, pag. 1.
(2) GU L 199, pag. 84.
(3) Sentenza del 19 giugno 2008, Pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, Racc. pag. I-4401).