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20.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 207/4 |
Impugnazione proposta il 9 aprile 2013 da Marek Marszałkowski avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 febbraio 2013 nella causa T-159/11, Marszałkowski/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) — Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG
(Causa C-177/13 P)
2013/C 207/06
Lingua processuale: il polacco
Parti
Convenuto: Marek Marszałkowski (rappresentante: C. Sadkowski, radca prawny)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG
Conclusioni del ricorrente
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annullare nella sua integralità la sentenza impugnata del Tribunale ed annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) dell’11 gennaio 2011 (caso R 760/2010-4), ordinare all’UAMI di effettuare la registrazione, a nome del ricorrente, del segno Marko Walichnowy di cui trattasi nell’ambito dei prodotti menzionati nell’impugnazione e porre a carico dell’altra parte nel procedimento di impugnazione le spese del presente procedimento nonché le spese del procedimento dinanzi al Tribunale; |
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eventualmente, annullare nella sua integralità la sentenza del Tribunale e rinviare la causa dinanzi allo stesso Tribunale per un nuovo esame, conformemente all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente addebita al Tribunale la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nonché dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento del Tribunale.
Quanto alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la ricorrente fa valere che il Tribunale
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ha violato il diritto non decidendo in maniera corretta la questione se i prodotti oggetto della domanda di registrazione dei marchi controversi siano tra loro simili; |
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ha violato il diritto per errata applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), affermando che sussiste una somiglianza tra i marchi controversi, |
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ha violato il diritto affermando che la parola MARKO costituisce l’elemento dominante del marchio «Walichnowy Marko»; |
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ha violato il diritto non circoscrivendo la cerchia corretta dei destinatari, per cui sussiste la probabilità di un’induzione in errore ed indicando che una siffatta probabilità sussiste agli occhi del medio consumatore polacco; |
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ha violato il diritto ponendo in non cale la notorietà del marchio «Walichnowy Marko» nonché il fatto di fruire della priorità sul territorio della Polonia a partire dal 1995. |
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ha violato il diritto non prendendo in considerazione il grado di attenzione del medio consumatore polacco dei prodotti contraddistinti dai marchi controversi, nonché il punto se ciò avrebbe potuto ridurre il sorgere della probabilità di confusione. |
Circa la violazione dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento del Tribunale, il ricorrente sostiene che il Tribunale, al punto 26 della sentenza impugnata, ha ritenuto erroneamente che il ricorrente ha indicato solo nella fase orale che il marchio di cui trattasi è registrato in Polonia dal 1995.