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15.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 171/16 |
Ricorso proposto il 22 marzo 2013 — Regno di Spagna/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-147/13)
2013/C 171/31
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: S. Centeno Huerta e E. Chamizo Llatas, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare il regolamento (UE) n. 1260/2012 (1) del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile e condannare il Consiglio alle spese; |
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in subordine, annullare gli articoli 4, 5, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile e condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1) |
Violazione del principio di non discriminazione per aver introdotto un sistema che danneggia i soggetti non di lingua inglese, francese o tedesca, in quanto il sistema è sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. |
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2) |
Mancanza di fondamento giuridico dell’articolo 4 per aver regolato la traduzione in caso di controversia, che non riguarda direttamente il regime linguistico dei titoli come stabilito dall’articolo 118, paragrafo 2, TFUE. |
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3) |
Violazione del principio di certezza del diritto. |
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4) |
Violazione della giurisprudenza Meroni per aver delegato all’Ufficio europeo dei brevetti la gestione del regime di compensazione (articolo 5) e la pubblicazione delle traduzioni (articolo 6, paragrafo 2). |
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5) |
Violazione del principio di autonomia del diritto dell’Unione per aver fatto dipendere l’applicazione del regolamento dall’entrata in vigore dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti. |
(1) GU L 361, pag. 89.