15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/15


Ricorso proposto il 22 marzo 2013 — Regno di Spagna/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-146/13)

2013/C 171/30

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: E. Chamizo Llatas e S. Centeno Huerta, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare giuridicamente inesistente il regolamento (UE) n. 1257/2012 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e, in subordine, annullarlo integralmente;

in subordine, dichiarare la nullità:

a)

dell’articolo 9, paragrafo 1, totalmente, nonché dell’articolo 9, paragrafo 2, nei termini di cui al quinto motivo del presente ricorso;

b)

dell’articolo 18, paragrafo 2, totalmente, nonché di tutti i riferimenti contenuti nel regolamento relativamente al Tribunale unificato dei brevetti quale regime giurisdizionale del brevetto europeo ad effetto unitario e quale fonte del diritto del brevetto europeo ad effetto unitario;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Violazione dei valori dello Stato di diritto per aver stabilito una regolamentazione basata su un certificato rilasciato dall’Ufficio europeo dei brevetti, i cui atti non sono soggetti a controllo giurisdizionale.

2)

Inesistenza di un atto dell’Unione e, in subordine, mancanza di fondamento giuridico del regolamento per non aver introdotto misure a garanzia della protezione uniforme prevista all’articolo 118 TFUE.

3)

Sviamento di potere per aver utilizzato la cooperazione rafforzata a fini diversi da quelli previsti nei Trattati.

4)

Violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e, in subordine, violazione della giurisprudenza Meroni per aver regolato il sistema di fissazione di tariffe annue e di determinazione della quota di distribuzione delle stesse.

5)

Violazione della giurisprudenza Meroni per aver delegato all’Ufficio europeo dei brevetti determinati compiti amministrativi relativi al brevetto europeo ad effetto unitario.

6)

Violazione dei principi di autonomia e di uniformità nell’applicare il diritto dell’Unione relativamente al sistema di entrata in vigore del regolamento.


(1)  GU L 361, pag. 1.