1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/21


Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-124/13)

2013/C 156/32

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L.G. Knudsen, I. Liukkonen e R. Kaškina, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (1);

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Parlamento europeo deduce un unico motivo di annullamento del regolamento impugnato, vertente sul fatto che l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE non costituisce la base giuridica adeguata per il regolamento impugnato e che esso avrebbe dovuto essere adottato in base all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto quest’ultima disposizione attribuisce al legislatore dell’Unione europea i poteri necessari ad adottare un atto con l’obiettivo e il contenuto del regolamento impugnato. La base giuridica utilizzata ha escluso il Parlamento dalla partecipazione all’adozione dell’atto, mentre l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE dispone che sia seguita la procedura legislativa ordinaria. La base giuridica errata deve condurre all’annullamento del regolamento impugnato.

Nella prima parte del suo motivo il Parlamento afferma che ogni piano pluriennale, come quello di cui trattasi nella fattispecie, in quanto strumento per la conservazione e la gestione di stock di pesce, costituisce un tutt’uno che contiene soltanto disposizioni volte al perseguimento degli obiettivi della sostenibilità e della conservazione della politica comune della pesca, e deve pertanto essere adottato nella sua interezza ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

Con la seconda parte del motivo, il Parlamento sostiene che l’adozione del regolamento impugnato separatamente dal resto della proposta della Commissione costituisce in ogni caso una violazione della procedura e priva del suo contenuto la giurisprudenza consolidata relativa alla scelta della base giuridica in conformità con il centro di gravità dell’atto. Il fatto di aver diviso la proposta ha permesso al Consiglio di scegliere artificiosamente una base giuridica distinta per taluni elementi dell’atto proposto, che sarebbero invece stati assorbiti dall’unica base giuridica dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE se fosse stato adottato un unico atto, come inizialmente proposto.


(1)  GU L 352, pag. 10.