25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/13


Impugnazione proposta il 15 marzo 2013 da Versalis SpA, Eni SpA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13 dicembre 2012, causa T-103/08, Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA, e Eni SpA/Commissione

(Causa C-123/13 P)

2013/C 147/23

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Versalis SpA, Eni SpA (rappresentanti: M. Siragusa, G. M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, A. Bardanzellu, D. Durante e V. Laroccia, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare, in tutto o in parte, la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2012, nella parte in cui ha respinto il ricorso congiunto di Versalis ed Eni e conseguentemente:

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione europea del 5 dicembre 2007, relativa a un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE, caso COMP/F/38.629 — Gomma cloroprene;

annullare, o quanto meno ridurre, l’ammenda irrogata a Versalis ed Eni nella decisione.

In subordine,

annullare in tutto o in parte, la Sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso di Versalis ed Eni nella causa T-103/08 e rimettere la causa al Tribunale affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli.

Condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze e onorari relativi al presente giudizio e alla precedente causa T-103/08.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione avverso la predetta Sentenza, Versalis ed Eni rilevano, in primo luogo, che il Tribunale si sarebbe discostato, in violazione dell’art. 101 TFUE, dalla giurisprudenza europea rilevante ai fini dell’imputazione alla società madre, Eni, dell’infrazione asseritamene commessa dalle controllate nel comparto della gomma cloroprene, e, in particolare, dagli obblighi di analisi e di motivazione rilevanti nel quadro della valutazione degli elementi probatori addotti a rovesciamento della presunzione di esercizio effetti di influenza determinante, violando altresì i fondamentali principi di legalità e personalità della responsabilità antitrust, della presunzione di innocenza e i diritti della difesa, nonché il principio della responsabilità limitata delle società.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo la giurisprudenza europea rilevante ai fini dell’imputazione a Versalis dell’infrazione commessa da Syndial S.p.A. e ha motivato in modo insufficiente il rigetto delle censure da loro svolte nel giudizio di primo grado.

Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano che il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo e contraddittorio il principio giurisprudenziale in tema di dissociazione espressa da un cartello e ha violato il principio in dubbio pro reo, nel ritenere che EniChem S.p.A. abbia partecipato alla riunione del 12-13 maggio 1993 a Firenze e che le riunioni svoltesi nel 2002, cui ha preso parte Versalis, abbiano avuto natura anticoncorrenziale. Conseguentemente, il Tribunale ha compiuto una valutazione errata, nonché ha omesso di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale di merito, nel ritenere che esse abbiano partecipato all’intesa per l’intera sua durata (i.e. dal maggio 1993 al maggio 2002).

Inoltre, il Tribunale avrebbe violato il diritto dell’Unione europea, omettendo di rilevare i gravi errori commessi dalla Commissione nella determinazione dell’importo di base della sanzione ai sensi degli Orientamenti per il calcolo delle ammende.

Esso avrebbe altresì commesso una violazione del diritto dell’Unione europea nell’aver parzialmente confermato l’applicabilità a Versalis della circostanza aggravante della recidiva e ha inoltre insufficientemente motivato la propria conclusione sul punto; in subordine, il Tribunale ha erroneamente stabilito la percentuale di riduzione della maggiorazione di sanzione e conservato la responsabilità solidale di Eni per il pagamento dell’ammenda anche nella parte attribuibile alla recidiva.

Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe poi applicato in maniera manifestamente erronea l’art. 23(2) del Regolamento (CE) n. 1/2003 (1) nella determinazione dell’importo massimo dell’ammenda e avrebbe errato omettendo di esercitare un sindacato giurisdizionale pieno sull’applicazione della Comunicazione sul trattamento favorevole da parte della Commissione. Il Tribunale avrebbe anche omesso di rilevare che la Commissione ha violato i principi di equità, parità di trattamento e legittimo affidamento, laddove, da un lato, ha pregiudicato le loro possibilità di competere «ad armi pari» con le altre imprese per ottenere una riduzione della sanzione e, dall’altro, ha ritenuto che la loro collaborazione non fosse meritevole di una riduzione dell’ammenda ai sensi della predetta Comunicazione, nonché degli orientamenti.

Infine, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha omesso di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale di merito sulle valutazioni della Commissione concernenti la quantificazione dell’ammenda finale.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato; GU 2003, L 1, pag. 1.