4.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/11


Ricorso proposto l’11 marzo 2013 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-115/13)

2013/C 129/20

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Barslev e A. Sipos, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che l’Ungheria, nell'adottare e nel mantenere in vigore disposizioni conformemente alle quali, nelle circostanze determinate nella normativa nazionale,

si fissa a 0 HUF la quota dell'accisa sulla produzione di alcol etilico realizzato in distillerie su incarico di un produttore di frutta;

si esonera dall’accise la produzione di alcol etilico realizzata da privati,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli da 19 a 2l della direttiva 92/83/CEE, (1) in relazione agli articoli 22, paragrafo 7, di tale direttiva e 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE (2);

condannare l'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Conformemente all'articolo 19 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, l’Ungheria è tenuta ad applicare ai distillati un’aliquota di accisa stabilita conformemente alla direttiva, in particolare al suo articolo 21, e a mantenere in vigore un regime nazionale che sia adeguato al riguardo. Da parte sua, l’articolo 22 della direttiva disciplina i casi in cui gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte rispetto alla normale aliquota nazionale.

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, della legge ungherese CXXVII del 2003, relativa alle accise e alla normativa specifica in materia di commercializzazione di prodotti soggetti ad accise (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény), nell'ambito della distillazione realizzata su incarico di produttori di frutta, l’accisa applicabile al distillato prodotto a partire dalla materia prima del produttore di frutta che fa realizzare la distillazione ammonta a 0 HUF fino a un quantitativo massimo di 50 litri annuali per produttore di frutta. Tuttavia, la direttiva non consente di applicare un’aliquota ridotta che sia inferiore, in misura superiore al 50 %, alla normale aliquota nazionale dell'accisa.

Inoltre, conformemente a tale medesima legge nazionale, la produzione di alcol etilico da parte di distillatori privati è esonerata dall’accisa fino a un quantitativo annuale massimo di 50 litri. La direttiva 92/83/CEE non contiene disposizioni relative all'esenzione per la produzione casalinga di alcol etilico, e per tale motivo la Commissione ritiene che non sia possibile l'introduzione, a livello nazionale, di un’esenzione senza violare le disposizioni della direttiva. Se il legislatore dell’Unione avesse inteso offrire tale possibilità, la corrispondente norma figurerebbe espressamente nella direttiva. Quest'ultima consente soltanto di esonerare dall'accisa, sempre che siano soddisfatti i presupposti prescritti, la produzione da parte di singoli di birra, vino e altre bevande fermentate tranquille o gasate.


(1)  Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21).

(2)  Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 29).