18.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 141/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 4 marzo 2013 — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale/Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza
(Causa C-106/13)
2013/C 141/26
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Tivoli
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Francesco Fierro, Fabiana Marmorale
Convenuti: Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza
Questione pregiudiziale
Se la normativa nazionale della Repubblica Italiana — ed in particolare l’art. 33 della L. n. 1150/42, il quale consente ai comuni di regolamentare l’esercizio delle trasformazioni edilizie e/o urbanistiche nell’ambito del territorio comunale secondo i principi generali contenuti nella predetta legge, nell’art. 1 della L. n. 10/77, nelle varie leggi adottate dalle singole Regioni, ed in combinato disposto con l’art. 2 del D.P.R.6/6/2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e con le normative locali di rango inferiore (piani regolatori generali norme di attuazione), nonché l’art. 46 del medesimo d.p.r. 380 del 2001, che determina la nullità degli atti di vendita in caso di modifiche del bene immobile senza le prescritte autorizzazioni — sia in contrasto con l’art. 1 Prot. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, in combinato disposto con l’art. 6 [TUE] e con l’articolo 17 e 52 comma 3 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea], sotto il profilo della ingerenza sproporzionata ed irragionevole nel diritto di proprietà, ancorché disciplinata per legge.