4.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/8


Ricorso proposto il 26 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-96/13)

2013/C 129/15

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e A. Tokar)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica ponendo condizioni in un bando di gara d’appalto con procedura aperta per la fornitura di servizi di assistenza tecnica al SII-IKA [Idryma Koinonikon Asfaliseon: organismo greco di previdenza sociale] e al sito internet dell’IKA nonché di alimentazione delle banche dati, per un periodo di 30 mesi (numero di bando L30/POY/9/5-6-2009 — pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea col n. 2009/S110-159234), in cui, da un lato, gli offerenti dovevano avere esperienza nell’esecuzione di contratti analoghi presso un organismo greco di previdenza sociale e, dall’altro, l’esperienza dei subappaltatori non poteva valere come esperienza per gli offerenti, viola gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 44, paragrafo 2 e 48 in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE (1).

Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

La violazione invocata degli articoli 44, paragrafo 2, e 48 in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE riguarda la procedura di gara dell’IKA, in quanto amministrazione aggiudicatrice, in relazione alla fornitura di servizi di assistenza tecnica al SII-IKA e al sito Internet dell’IKA nonché di alimentazione delle banche dati.

2)

La Commissione ritiene che la condizione del bando secondo cui è richiesta esperienza nella realizzazione del sistema informatico integrato (SII) per un ente di previdenza sociale in Grecia, costituisce una condizione geografica che viola i principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dagli articoli 2, 44, paragrafo 2, e 48 della direttiva 2004/18.

3)

Viene rilevato che nelle loro risposte al parere motivato della Commissione le autorità elleniche si sono impegnate a procedere a tutte le modifiche, conformemente alla censura della Commissione, ammettendo in sostanza la violazione contestata.

4)

Parimenti, la Commissione ritiene che la condizione del bando che prevede che l’esperienza dei subappaltatori dell’offerente non vale come esperienza per quest’ultimo viola l’articolo 48 della direttiva 2004/18, in quanto, secondo detta condizione, gli offerenti non possono far valere l’esperienza di terzi per dimostrare che dispongono della capacità tecnica richiesta per eseguire il contratto di cui trattasi.

5)

Nella loro risposta, le autorità elleniche si sono impegnate affinché nel bando per la nuova gara verrà prevista esplicitamente la possibilità per le imprese offerenti di far valere l’esperienza pertinente di entità terze, quali i subappaltatori, ammettendo in sostanza anche la seconda censura della Commissione.

6)

Comunque, le autorità elleniche non sono riuscite a fissare una data precisa per l’indizione della nuova gara e hanno invece deciso di prorogare la durata del contratto precedente adducendo ragioni di ordine pubblico interno.

7)

La Commissione ha inoltre constatato che la violazione invocata delle disposizioni soprammenzionate della direttiva 2004/18 continua a sussistere e che i motivi dedotti non possono giustificarla, e ha quindi presentato ricorso alla Corte per accertare la violazione di cui trattasi.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.