1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 22 febbraio 2013 — Luigi D’Aniello e a./Poste Italiane SpA

(Causa C-89/13)

2013/C 156/29

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Luigi D’Aniello e a.

Convenuta: Poste Italiane SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia contraria al principio di equivalenza una disposizione di diritto interno che, nell’applicazione della direttiva 1999/70/CE (1) preveda conseguenze economiche, in ipotesi di illegittima sospensione nella esecuzione del contratto di lavoro, con clausola appositiva del termine nulla, diverse e sensibilmente inferiori rispetto alle ipotesi di illegittima sospensione nella esecuzione del contratto di diritto civile comune, con clausola appositiva del termine nulla;

2)

se sia conforme all’ordinamento europeo che, nell’ambito di sua applicazione, la effettività di una sanzione avvantaggi il datore di lavoro abusante, a danno del lavoratore abusato, di modo che la durata temporale, anche fisiologica, del processo danneggi direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi;

3)

se, nell’ambito di applicazione dell’ordinamento europeo ai sensi dell’art. 51 della Carta di Nizza, sia conforme all’art. 47 della Carta [dei diritti fondamentali] ed all’art 6 CEDU che la durata temporale, anche fisiologica, del processo danneggi direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi a annullarsi;

4)

se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all’art. 3, comma l, lett. c), della direttiva 2000/78/CE (2) ed all’art. 14, comma 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE (3) nella nozione di condizioni di impiego di cui alla Clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano comprese anche le conseguenze della illegittima interruzione del rapporto di lavoro;

5)

in ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell’Ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4;

6)

se i principi generali del vigente diritto comunitario della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, dell’effettiva tutela giurisdizionale, a un tribunale indipendente e, più in generale, a un equo processo, garantiti dall’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea (così come modificato dall’art. 1.8 del Trattato di Lisbona e al quale fa rinvio l’art. 46 del Trattato sull’Unione) — in combinato disposto con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e con gli artt. 46, 47 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 come recepiti dal Trattato di Lisbona — debbano essere interpretati nel senso di ostare all’emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile, di una disposizione normativa (quale il comma 7 dell’art. 32 della legge n. 183/10, come risultante in forza della disposizione interpretativa di cui all’art. 1, comma 13, della Legge n. 92/12) che alteri le conseguenze dei processi in corso danneggiando direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi;

7)

ove la Corte di Giustizia non dovesse riconoscere ai principi esposti la valenza di principi fondamentali dell’Ordinamento dell’Unione europea ai fini di una loro applicazione orizzontale e generalizzata e quindi la sola una contrarietà di una disposizione, quale l’art 32, commi da 5 a 7, della legge n. 183/10 (come interpretata dall’art. 1, comma 13, della legge n. 92/2012), agli obblighi di cui alla direttiva 1999/70/CE e della Carta di Nizza se una società, quale la convenuta, avente le caratteristiche di cui ai punti da 55 a 61 debba ritenersi organismo statale, ai fìni della diretta applicazione verticale ascendente del diritto europeo ed in particolare della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE della Carta di Nizza;

8)

ove la Corte di giustizia dell’UE dovesse dare una risposta positiva ai quesiti sub l), 2), 3) o 4) se il principio di leale cooperazione, quale principio fondante dell’Unione europea, consenta la disapplicazione di una disposizione interpretativa. quale l’art. 1, comma 13, della legge n. 92/12, che renda impossibile il rispetto dei principi risultanti all’esito delle risposte dei quesiti da l) a 4).


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, GU L 175, pag. 43.

(2)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303, pag. 16.

(3)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), GU L 204, pag. 23.