20.4.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/26


Ricorso proposto il 15 febbraio 2013 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-81/13)

2013/C 114/41

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, agente, A. Dashwood, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione 2012/776/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di associazione istituito dall’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1);

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Con il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord chiede l’annullamento, conformemente all’articolo 264 TFUE, della decisione 2012/776/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di associazione istituito dall’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

2)

Il Regno Unito chiede che la Corte voglia:

1)

annullare la decisione;

2)

condannare il Consiglio alle spese.

3)

L’articolo 48 TFUE è il fondamento giuridico sostanziale indicato nella decisione.

4)

La proposta di decisione del Consiglio di associazione allegata alla decisione del Consiglio abrogherebbe e sostituirebbe la decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione sull’applicazione dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee a lavoratori turchi e ai membri delle loro famiglie.

5)

Il Regno Unito sostiene che l’articolo 48 TFUE non può fungere da fondamento giuridico sostanziale di una misura atta a comportare conseguenze del genere. Si tratta di una disposizione intesa a facilitare la libertà di movimento per cittadini di Stati membri nel mercato interno. Il fondamento giuridico corretto sarebbe l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Esso attribuisce la competenza ad adottare misure concernenti «la definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri». La decisione del Consiglio costituisce precisamente una tale misura.

6)

L’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE figura al Titolo V della parte terza del Trattato di cui trattasi. Conformemente al Protocollo 21 dei Trattati, le misure adottate a norma del Titolo V si applicano al Regno Unito (o all’Irlanda) solo qualora essi manifestino l’intenzione di «partecipare» a tali misure. Scegliendo erroneamente l’articolo 48 TFUE invece dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE come fondamento giuridico sostanziale della decisione, il Consiglio ha negato di riconoscere il diritto del Regno Unito di non partecipare all’adozione della decisione e di non esserne vincolato.

7)

Si richiede pertanto l’annullamento della decisione del Consiglio 2012/776/CE, a motivo del fatto che essa è stata adottata partendo da un fondamento giuridico errato, con la conseguenza che i diritti del Regno Unito ai sensi del Protocollo 21 non sono stati rispettati.

8)

A sostegno delle sue affermazioni, il Regno Unito si basa sulle disposizioni espresse degli articoli 48 e 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE, interpretate nel contesto del Trattato e alla luce della giurisprudenza. Esso deduce altresì il fatto che la decisione 2012/776/UE del Consiglio è pressoché identica a nove decisioni del Consiglio che sono state adottate a norma di altri accordi di associazione sul fondamento dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera b).


(1)  GU L 340, pag. 19.