6.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 101/13


Impugnazione proposta dell'11 febbraio 2013 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 13 dicembre 2012, causa T-588/10, Repubblica ellenica/Commissione

(Causa C-71/13 P)

2013/C 101/27

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e E. Leftheriotou)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

accogliere l’impugnazione e annullare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale dell’UE, conformemente a quanto esposto in dettaglio;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di annullamento relativo al settore del tabacco, la Repubblica ellenica fa valere quanto segue:

1)

una violazione del diritto dell’Unione — un’erronea interpretazione dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005;

2)

le condizioni del versamento del premio al tabacco sono state definite restrittivamente e esclusivamente dall’articolo 5 del regolamento n. 2075/92 (1) e, conseguentemente, il Tribunale è incorso in errore dichiarando, illegittimamente, che l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 2848/1998 (2) ha legittimamente posto, quale condizione supplementare per il versamento del premio, la consegna del tabacco all’impresa di prima trasformazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto, mentre l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 2848/1998, che priva l’agricoltore della totalità del premio nell’ipotesi di consegna tardiva, anche di un giorno, viola il principio di proporzionalità in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), TFUE e con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2075/92;

3)

violazione del diritto dell’Unione — erronea interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 2848/1998 (per quanto riguarda le consegne tardive di tabacco);

4)

motivazione contraddittoria della sentenza impugnata e interpretazione erronea dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 2848/1998 (per quanto riguarda la cessione dei contratti di coltivazione); e

5)

erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 2075/92 e dell’articolo 7 del regolamento n. 2848/1998 (per quanto riguarda l’uso di locali ed attrezzature noleggiati dall’impresa di prima trasformazione autorizzata).

Con il secondo motivo di annullamento relativo al settore delle uve secche, la Repubblica ellenica fa valere che il Tribunale è incorso in:

1)

erronea interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino, del regolamento n. 1621/1999 (3), per quanto riguarda la nozione di calamità naturali; e

2)

erronea interpretazione e applicazione degli orientamenti relativi alle rettifiche forfettarie nel settore delle uve secche (per l’uva sultanina quanto ai raccolti del 2004 e del 2005 e per le uve secche di Corinto quanto al raccolto del 2005), atteso che le condizioni di imposizione di una rettifica del 25 % non ricorrono, sicché la sentenza è viziata da carenza di motivazione.

Con il terzo motivo di annullamento nel settore dei seminativi, sono dedotti:

1)

violazione del diritto dell’Unione, quanto al fondamento normativo della rettifica, in ragione di una erronea interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999 (4), laddove solo l’articolo 31 del regolamento n. 1290/05 (5) costituisce un valido fondamento normativo; e

2)

violazione del diritto dell’Unione in ragione di un’erronea interpretazione e applicazione, in assenza di adeguamento degli orientamenti delle rettifiche forfettarie della precedente PAC alla nuova PAC, quanto alla distinzione dei controlli chiave dai controlli secondari, insufficienza di motivazione nonché violazione dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, di cui il principio di non retroattività costituisce specifica espressione, in quanto le percentuali delle rettifiche forfettarie si riferivano a regimi di controllo differenti e l’adeguamento richiamato dai menzionati orientamenti ha avuto luogo nel giugno 2006 e non poteva pertanto applicarsi alla campagna del 2006.

Con il quarto motivo di annullamento relativo alla condizionalità, la Repubblica ellenica deduce che il Tribunale ha violato, nella sentenza, il principio di non retroattività.

Con il quinto motivo di annullamento, relativo alle isole minori del Mar Egeo che ricadono nel POSEI (Programma di Opzioni Specifiche per l’Allontanamento e l’Insularità), la Repubblica ellenica fa valere la violazione del principio di certezza del diritto, del termine ragionevole e di tempestività dell’azione dell’UE.

Con il sesto motivo di annullamento, relativo al settore delle carni bovine e ovine, sono dedotte l’erronea interpretazione e applicazione degli articoli 8 del regolamento n. 1663/95 (6) e 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, nonché degli articoli 12 e 24, paragrafo 2, del regolamento n. 2419/01 (7), la violazione del principio di proporzionalità e un difetto di motivazione.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, pag. 70).

(2)  Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358, pag. 17).

(3)  Regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione del 22 luglio 1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (GU L 192, pag. 21).

(4)  Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

(5)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6).

(7)  Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11).