18.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 141/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Úřad průmyslového vlastnictví (Repubblica ceca) il 29 gennaio 2013 — MF 7 a.s./MAFRA, a.s.
(Causa C-49/13)
2013/C 141/16
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Úřad průmyslového vlastnictví
Parti
Ricorrente: MF 7 a.s.
Resistente: MAFRA, a.s.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva [2008/95/CE] (1) debba essere interpretata nel senso che per valutare la sussistenza della buona fede in capo a colui che richiede un marchio sono rilevanti solo le circostanze che erano manifeste precedentemente o alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio, oppure possono essere utilizzati come prove a sostegno della buona fede del richiedente anche fatti avvenuti dopo il deposito della domanda. |
2) |
Se la decisione pronunciata nelle cause riunite da C-414/99 a C-416/99 (2) debba essere applicata in generale in tutti i casi in cui si debba valutare se il titolare di un marchio ha manifestato il consenso per un comportamento che può risultare in una riduzione o in una limitazione dei suoi diritti esclusivi. |
3) |
Se l’esistenza della buona fede in capo a colui che richiede un marchio comunitario successivo possa essere desunta da una situazione in cui il titolare del marchio anteriore ha concluso col richiedente accordi in base ai quali ha permesso la pubblicazione di un periodico la cui denominazione era simile al marchio da quello richiesto, ha acconsentito alla registrazione di detto periodico da parte del richiedente e ha fornito a quest’ultimo sostegno per la pubblicazione del periodico, benché gli accordi di cui trattasi non regolassero espressamente la questione del diritto di proprietà intellettuale. |
4) |
Per l’ipotesi in cui ai fini della valutazione dell’esistenza della buona fede in capo a colui che richiede un marchio comunitario possano essere rilevanti anche circostanze verificatesi dopo la presentazione della domanda, se possano trarsi conclusioni a sostegno dell’esistenza della buona fede in capo al richiedente da una situazione in cui il titolare del marchio anteriore ha consciamente tollerato l’esistenza del marchio controverso per un periodo di almeno dieci anni. |
(1) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa; GU L 299, pag. 25.
(2) Racc. pag. I-8691.