13.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 21 gennaio 2013 — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

(Causa C-30/13)

2013/C 108/33

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Global Trans Lodzhistik OOD

Convenuta: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

Questioni pregiudiziali

1)

Se dall’articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2193/92 (1) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, interpretato in combinato disposto con l’articolo 245 del medesimo regolamento e con i principi del diritto alla difesa e dell’autorità di cosa giudicata, si evinca che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui agli articoli 220 e 211 a dello Zakon za mitnitsite (legge doganale), secondo cui è possibile impugnare più di una decisione dell’autorità doganale con la quale viene accertata un’obbligazione doganale supplementare ai fini di una sua successiva riscossione, anche se, date le circostanze del procedimento principale, sarebbe possibile adottare una decisione definitiva circa la determinazione della suddetta obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (2) della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2)

Se l’articolo 243, paragrafo 2, del regolamento n. 2193/92 in materia di proposizione di un ricorso debba essere interpretato nel senso che non prevede, quale condizione per l’ammissibilità di un procedimento giudiziario, la preventiva impugnazione in sede amministrativa della decisione definitiva ai sensi dell’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93.

3)

Se, date le circostanze del procedimento principale, l’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che, qualora non sia stata rispettata la procedura prevista nella suddetta disposizione sotto il profilo del diritto ad essere sentito e del diritto di sollevare obiezioni, la decisione dell’autorità doganale assunta in violazione delle norme in parola non costituisce una decisione definitiva ai sensi della succitata norma, ma soltanto una parte del procedimento di adozione di tale decisione. Se, in caso contrario, date le circostanze del procedimento principale, la suddetta norma vada interpretata nel senso che la decisione adottata in presenza dei vizi di procedura indicati è soggetta direttamente al controllo giudiziale e il giudice è tenuto a decidere nel merito del ricorso proposto contro di essa.

4)

Se, alla luce delle circostanze del procedimento principale e tenuto conto del principio di legalità, l’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento debba essere interpretato nel senso che se la procedura prevista dalla disposizione in parola non è stata rispettata sotto il profilo del diritto ad essere sentito e del diritto di sollevare obiezioni, la decisione dell’autorità doganale adottata in violazione di suddetta disposizione è nulla per un vizio di procedura sostanziale che è equiparabile alla violazione di una forma sostanziale il cui mancato rispetto determina la nullità dell’atto indipendentemente dalle concrete conseguenze della violazione, cosicché il giudice deve decidere del ricorso proposto contro di essa, senza poter considerare un rinvio della questione all’autorità amministrativa per la regolare conclusione della procedura.


(1)  GU L 302, pag. 1.

(2)  GU L 253, pag. 1.