6.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 101/9


Impugnazione proposta il 18 gennaio 2013 da Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 novembre 2012, causa T-590/10, Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/Banca centrale europea

(Causa C-28/13 P)

2013/C 101/21

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP (rappresentanti: M. Stephens e R. Lands, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012, causa T-590/10. Essa dovrebbe agire in tal senso in quanto il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’adottare tale decisione.

annullare la decisione della Banca centrale europea («BCE»), comunicata con lettere datate 17 settembre 2010 e 21 ottobre 2010, che nega l’accesso ai documenti richiesti dalle ricorrenti in conformità della decisione della Banca centrale europea del 4 marzo 2004 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (1). La Corte dovrebbe annullare tale decisione in quanto:

i)

la BCE ha commesso un errore manifesto di valutazione e/o ha abusato dei suoi poteri nell’adottare tale decisione; e

ii)

l’unico andamento legittimo era che la BCE concedesse l’accesso a tali documenti, come richiesto.

annullare la sentenza del Tribunale nella misura in cui pone le spese della BCE a carico delle ricorrenti. Essa dovrebbe agire in tal senso in quanto il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’adottare tale decisione.

in subordine, rinviare la causa al Tribunale per decidere secondo la pronuncia della Corte sui motivi di diritto sollevati nel presente appello.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso errori di diritto:

nell’interpretare erroneamente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004 (BCE/2004/3), che prevede un’eccezione al generale diritto di accesso sancito dall’articolo 2 di tale decisione;

nel ritenere che la BCE era legittimata a concludere che la divulgazione dei documenti richiesti dalle ricorrenti avrebbe compromesso la politica economica dell’Unione europea e della Grecia;

nell’interpretare erroneamente l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

nell’omettere di considerare le affermazioni delle ricorrenti con riferimento all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione della BCE.

le ricorrenti sostengono altresì che il Tribunale ha commesso un errore quanto alle spese.


(1)  GU L 80, pag. 42.