1.6.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 21 gennaio 2013 — Kásler Árpád e Káslerné Rábai Hajnalka/OTP Jelzálogbank Zrt.

(Causa C-26/13)

2013/C 156/28

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrenti: Kásler Árpád e Káslerné Rábai Hajnalka

Convenuta: OTP Jelzálogbank Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva»), debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un debito relativo ad un prestito espresso in una valuta estera ma in realtà erogato in moneta nazionale e che deve essere rimborsato dal consumatore esclusivamente in moneta nazionale, la clausola contrattuale relativa al tasso di cambio della valuta estera, che non è stata negoziata individualmente, possa rientrare nella «definizione dell’oggetto principale del contratto».

In caso di risposta negativa, se, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva, si debba ritenere che il differenziale fra i tassi di cambio all’acquisto e alla vendita costituisca una remunerazione la cui equivalenza con il servizio prestato non possa essere esaminata sotto il profilo del suo carattere abusivo. Se a tale proposito sia rilevante la questione se sia stata effettivamente svolta un’operazione di cambio di valute tra l’istituto di credito e il consumatore.

2)

Nel caso in cui l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale può esaminare, indipendentemente dalle disposizioni del suo diritto nazionale, anche il carattere abusivo delle clausole contrattuali cui fa riferimento il menzionato articolo, sempre che dette clausole non siano redatte in modo chiaro e comprensibile, se quest’ultimo requisito debba essere inteso nel senso che le clausole contrattuali devono risultare di per sé stesse chiare e comprensibili per il consumatore dal punto di vista grammaticale oppure debbano risultare chiari e comprensibili anche i motivi economici dell’utilizzo di una clausola contrattuale ed il suo rapporto con le altre clausole del contratto.

3)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva e il punto 73 della sentenza della Corte di giustizia nella causa Banco Español de Crédito, C-618/10, debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale non può rimuovere a vantaggio del consumatore [le cause] di inefficacia di una clausola abusiva inclusa tra le condizioni generali di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore, modificando la clausola contrattuale di cui trattasi e integrando il contratto, nemmeno qualora, in mancanza, in caso di rimozione di detta clausola, il contratto non possa essere eseguito in base alle clausole restanti. Se a tal riguardo rilevi la circostanza che il diritto nazionale contiene una norma dispositiva che, in caso di omissione della clausola inefficace, disciplina [in luogo della stessa] la questione giuridica controversa.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, GU L 95, pag. 29.