23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Berlin (Germania) il 15 gennaio 2013 — Daniel Unland/Land Berlin

(Causa C-20/13)

2013/C 86/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Daniel Unland

Convenuto: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto primario e/o derivato dell’Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull’età, nel senso di ricomprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei giudici del Land.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione, una norma nazionale secondo cui lo stipendio di base di un giudice in sede di instaurazione del rapporto di lavoro e il suo successivo incremento dipendono in maniera significativa dalla sua età, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell’età.

3)

In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell’obiettivo del legislatore di ricompensare l’esperienza professionale e/o le competenze sociali.

4)

In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

5)

Se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento danni al suo tempestivo esercizio da parte dei giudici.

6)

In caso di risposta affermativa alle questioni da 1 a 3: se dall’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione consegua che una legge recante disposizioni transitorie, la quale prevede che i giudici già in servizio vengono inquadrati in un livello del nuovo sistema soltanto in funzione dell’importo, alla data di transizione, del loro stipendio di base determinato secondo la precedente normativa (discriminatoria) sulla retribuzione e che il successivo avanzamento nei livelli superiori viene così calcolato, a prescindere dall’esperienza professionale complessiva del giudice, soltanto in ragione dei periodi di esperienza lavorativa maturati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni transitorie, determini il mantenimento della discriminazione esistente in ragione dell’età sino al rispettivo raggiungimento del livello massimo di retribuzione.

7)

In caso di risposta affermativa anche alla sesta questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che questa disparità di trattamento, destinata a protrarsi senza limiti, venga giustificata alla luce dell’obiettivo normativo di tutelare con la legge recante disposizioni transitorie non (soltanto) i diritti acquisiti alla data di transizione dai giudici già in servizio, ma (anche) l’aspettativa di reddito prevista, in base alla precedente normativa sulla retribuzione, nell’ambito della rispettiva categoria retributiva, e di riconoscere ai nuovi giudici una retribuzione superiore rispetto ai giudici già in servizio.

Se la perdurante discriminazione dei giudici già in servizio possa essere giustificata alla luce del fatto che la regolamentazione alternativa (l’inquadramento individuale dei giudici già in servizio in base ai periodi di esperienza lavorativa) comporterebbe oneri amministrativi maggiori.

8)

Qualora, nell’ambito della settima questione, venga negata l’esistenza di una giustificazione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione anche per i giudici già in servizio, una conseguenza giuridica diversa dalla retribuzione, in modo retroattivo e continuativo, dei giudici già in servizio, al livello più alto previsto per la loro classe retributiva.

9)

In caso di risposta affermativa alle questioni da 1 a 3 e di risposta negativa alla sesta questione: se, alla luce dell’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione, una norma di una legge recante disposizioni transitorie secondo cui i giudici già in servizio che al momento della transizione hanno raggiunto una determinata età beneficiano, a partire da un determinato livello retributivo, di un incremento della retribuzione più rapido rispetto ai giudici già in servizio che abbiano, alla data di transizione, un’età inferiore, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell’età.

10)

In caso di risposta affermativa anche alla nona questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che questa disparità di trattamento venga giustificata alla luce dell’obiettivo normativo di tutelare non i diritti acquisiti alla data di transizione, ma soltanto l’aspettativa di reddito prevista, in base alla previgente normativa sulla retribuzione, nel quadro della rispettiva categoria retributiva.

11)

Qualora, nell’ambito della decima questione, venga negata l’esistenza di una giustificazione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione anche per i giudici già in servizio, una conseguenza giuridica diversa dal riconoscimento, in modo retroattivo e continuativo, ai giudici già in servizio, dello stesso avanzamento di retribuzione dei giudici privilegiati indicati alla questione 9.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).