SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

16 aprile 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Nozione — Articolo 87, paragrafo 1, CE — Privilegi conferiti a un istituto bancario — Società che assolvono obblighi di servizio pubblico — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Articolo 88, paragrafo 3, CE — Poteri del giudice nazionale»

Nella causa C‑690/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Monomeles Efeteio Thrakis (Grecia), con decisione del 18 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2013, nel procedimento

Trapeza Eurobank Ergasias AE

contro

Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE),

Pavlos Sidiropoulos,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Trapeza Eurobank Ergasias AE, da A. Mitsibouna e E. Katsigianni, dikigoroi;

per l’Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), da E. Bourtzalas e M. Fefes, dikigoroi;

per il governo ellenico, da G. Skiani e M. Germani, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da L. Flynn e I. Zervas, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 87, paragrafo 1, CE e 88, paragrafo 3, ultimo periodo, CE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la Trapeza Eurobank Ergasias AE (in prosieguo: l’«Eurobank») all’Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE) (in prosieguo: l’«ATE») e al sig. Sidiropoulos in merito alla validità dell’ipoteca iscritta dall’ATE sul bene immobile appartenente al sig. Sidiropoulos.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), alle lettere b), c) e f), prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

b)

“aiuti esistenti”:

i)

(...) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

(...)

iv)

gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 15;

(...)

c)

“nuovi aiuti”: tutti gli aiuti (...) che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

(...)

f)

“aiuti illegali”: i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo [88 CE]».

4

L’articolo 3 del regolamento in parola così recita:

«Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto».

5

L’articolo 15 del predetto regolamento è formulato nei seguenti termini:

«1.   I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2.   Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. (...)

3.   Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente».

6

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1), al suo paragrafo 1, prevede quando segue:

«(...) si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune (...)».

Il diritto greco

7

L’ATE è stata istituita con legge n. 4332/1929 (FEK A’ 283 del 16 agosto 1929). L’articolo 1, paragrafo 1, di tale legge così dispone:

«È istituito un ente bancario indipendente, di pubblica utilità, con sede in Atene e con la denominazione “[ATE]”, avente come scopo l’esercizio dell’attività di credito agricolo in tutte le sue forme, il rafforzamento delle organizzazioni cooperative e il miglioramento delle condizioni di svolgimento dei lavori agricoli in senso ampio e delle operazioni connesse».

8

Al fine di compensare i rischi elevati inerenti alla concessione di un credito agricolo, gli articoli 12 e 13, paragrafo 1, della suddetta legge, hanno conferito all’ATE privilegi speciali (in prosieguo: i «privilegi di cui trattasi nel procedimento principale»), vale a dire, in particolare:

il diritto di iscrivere ipoteca sugli immobili dei suoi debitori, agricoltori o altri soggetti che svolgano un’attività connessa, senza essere tenuta a stipulare con tali soggetti un contratto di ipoteca;

il diritto di chiedere l’esecuzione forzata in base ad una semplice scrittura privata, quale un documento comprovante il credito, che costituisce di per sé un titolo esecutivo, e

l’esenzione da qualsiasi spesa e diritto all’atto di iscrizione di una siffatta ipoteca nonché di siffatta esecuzione forzata.

9

Nel 1987, l’oggetto dell’ATE è stato esteso all’esercizio di qualsiasi attività bancaria.

10

L’articolo 26, paragrafi 1 e 4, della legge n. 1914/1990 (FEK A’ 178 del 17 dicembre 1990) così dispone:

«L’[ATE] è trasformata in società per azioni dal momento della pubblicazione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di società per azioni, nel Bollettino ufficiale governativo, dei suoi nuovi statuti, dalla stessa redatti in base alle disposizioni relative alle banche costituite in forma di società per azioni entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e approvate con decisione congiunta dei Ministri delle Finanze e dell’Agricoltura.

(...)

Tutte le disposizioni speciali riguardanti l’[ATE] e che si riferiscono, in particolare, ai suoi privilegi, sostanziali e processuali, alle sue esenzioni, fiscali e di altra natura, ai suoi titoli di credito, alle garanzie dei suoi crediti e, in via generale, a tale soggetto quale titolare di diritti e obblighi, rimangono in vigore e trovano applicazione, senza modifica (...)».

Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

L’ATE e il sig Sidiropoulos hanno stipulato un contratto di prestito nel 2001 e un contratto di apertura di credito nel 2003, per far fronte alle esigenze dell’azienda agricola di quest’ultimo. Al fine di garantire i suoi crediti, in seguito alla conclusione di tali contratti, l’ATE ha iscritto un’ipoteca sulla parcella agricola del suo debitore.

12

L’Eurobank, una banca costituita in forma di società per azioni, era anch’essa creditrice del sig. Sidiropoulos. A tale titolo, l’Eurobank ha presentato dinanzi all’Eirinodikeio Dramas (giudice di pace di Drama) una domanda di ingiunzione di pagamento, che il medesimo ha accolto.

13

In base a tale domanda di ingiunzione di pagamento, l’Eurobank ha avviato un procedimento di esecuzione forzata sulla parcella agricola del sig. Sidiropoulos. Nell’ambito di tale procedimento, si sono manifestati altri creditori, tra cui l’ATE, la quale, grazie alla sua ipoteca, ha ottenuto il rango di creditore privilegiato. Poiché il prezzo di vendita della parcella era inferiore all’importo totale dei crediti detenuti dall’ATE, l’Eurobank non è stata iscritta nell’elenco dei creditori privilegiati e, di conseguenza, non ha ottenuto il rimborso dei suoi prestiti.

14

L’Eurobank ha contestato dinanzi al Monomeles Protodikeio Dramas (Tribunale di primo grado in composizione monocratica di Drama) il rango attribuito all’ATE nell’elenco dei creditori, sostenendo che l’ipoteca iscritta dall’ATE era contraria all’articolo 87 CE e che, di conseguenza, essa doveva essere dichiarata nulla. Tale giudice ha respinto il ricorso.

15

L’Eurobank ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi al Monomeles Efeteio Thrakis (Corte d’appello della Tracia, che statuisce in composizione monocratica) che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se rientrino o meno nell’ambito di applicazione dell’articolo [87, paragrafo 1, CE] i privilegi sostanziali e processuali concessi all’[ATE] dagli articoli 12 e 13, paragrafo 1, della legge n. 4332/1929, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 1, della legge n. 1914/1990.

b)

Se tale delimitazione si applichi anche qualora si ritenga che l’[ΑΤΕ], conformemente al suo statuto, continui a svolgere un’attività di “pubblica utilità”;

2)

In caso di riposta affermativa alla prima questione, lettere a) e b), se la Grecia fosse tenuta a seguire la procedura prevista dall’articolo [88, paragrafo 3, CE] per poter mantenere in vigore i privilegi di cui trattasi;

3)

Se, nel caso di specie, la presente Corte d’appello debba disapplicare le disposizioni degli articoli 12 e 13, paragrafo 1, della legge n. 4332/1929 in quanto eventualmente contrarie alle disposizioni di cui agli articoli [87, paragrafo 1, CE] e [88, paragrafo 3, CE]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione, lettera a)

16

Con la sua prima questione, lettera a), il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 87, paragrafo 1, CE debba essere interpretato nel senso che rientrano nel suo ambito di applicazione privilegi conferiti a una banca, quali il diritto di iscrivere unilateralmente ipoteca sugli immobili appartenenti ad agricoltori o ad altri soggetti che svolgono un’attività connessa all’attività agricola, il diritto di chiedere l’esecuzione forzata mediante una semplice scrittura privata e l’esenzione dalle spese e dai diritti all’atto d’iscrizione di tale ipoteca e di suddetta esecuzione forzata.

17

Da giurisprudenza costante emerge che, affinché una misura possa, quale aiuto di Stato, rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza, fermo restando che tutte queste condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente (v., in particolare, sentenza Commissione/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punti 38 e 39 nonché la giurisprudenza ivi citata).

18

Per quanto riguarda, anzitutto, la condizione relativa a un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, va ricordato che solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato vanno considerati aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Emerge, infatti, dal tenore stesso di tale disposizione e dalle norme procedurali di cui all’articolo 88 CE che i vantaggi concessi con mezzi diversi dalle risorse statali esulano dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui trattasi (sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., C‑399/10 P e C‑401/10 P, EU:C:2013:175, punto 99 nonché la giurisprudenza ivi citata).

19

Per giurisprudenza costante, occorre verificare, al fine di stabilire se il vantaggio conferito al beneficiario gravi sul bilancio dello Stato, se sussiste un nesso sufficientemente diretto tra, da un lato, tale vantaggio e, dall’altro, una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su di esso (sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., C‑399/10 P e C‑401/10 P, EU:C:2013:175, punto 109).

20

Per quanto riguarda, poi, la condizione secondo cui l’intervento in questione deve intendersi come la concessione di un vantaggio concesso al suo beneficiario, occorre ricordare che sono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono essere considerati come un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenza Ministerio de Defensa e Navantia, C‑522/13, EU:C:2014:2262, punto 21 nonché la giurisprudenza ivi citata).

21

Pertanto, sono considerati aiuti gli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono effetti identici (sentenza Ministerio de Defensa e Navantia, C‑522/13, EU:C:2014:2262, punto 22).

22

Occorre altresì ricordare che l’articolo 87 CE vieta gli aiuti che «favor[iscono] talune imprese o talune produzioni», ossia gli aiuti selettivi (sentenza P, C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 17). Pertanto, vantaggi risultanti da una misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici non costituiscono aiuti di Stato in forza di detto articolo (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, C‑66/02, EU:C:2005:768, punto 99).

23

Per quanto riguarda, infine, le condizioni relative all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e al rischio di distorsione della concorrenza, va ricordato che, per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato, non è necessario dimostrare una reale incidenza di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, bensì è sufficiente esaminare se tale aiuto sia idoneo ad incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza Libert e a., C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288, punto 76 nonché la giurisprudenza ivi citata).

24

In particolare, quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto a quella di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto (sentenza Libert e a., C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288, punto 77 e la giurisprudenza ivi citata).

25

Peraltro, non è necessario che l’impresa beneficiaria partecipi direttamente agli scambi intracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto a un’impresa, l’attività interna può risultarne invariata o aumentata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro ne sono diminuite. Inoltre, il rafforzamento di un’impresa che sino a quel momento non partecipava a scambi intracomunitari può collocarla in una situazione che le consenta di penetrare nel mercato di un altro Stato membro (sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e a., C‑222/04, EU:C:2006:8, punto 143 nonché la giurisprudenza ivi citata).

26

Al fine di rispondere alla questione posta, il giudice del rinvio deve verificare se, alla luce della giurisprudenza menzionata ai punti precedenti della presente sentenza, i privilegi detenuti da una società, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, soddisfino tutte e quattro le condizioni previste dall’articolo 87, paragrafo 1, CE, affinché possano essere considerati aiuti di Stato ai sensi della disposizione in parola, tenendo conto al contempo dei seguenti elementi interpretativi.

27

Per quanto riguarda i privilegi di cui beneficia l’ATE in forza della legge n. 4332/1929, non si può escludere che essi possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

28

Infatti, anzitutto, tali privilegi, a causa, segnatamente, dell’esenzione dalle spese prevista dalla suddetta legge, possono privare le casse dello Stato membro di taluni flussi di cassa e, di conseguenza, diminuire il bilancio di quest’ultimo. Una siffatta esenzione può poi alleviare gli oneri normalmente gravanti sul bilancio di una banca, conferendole quindi un vantaggio economico sulle sue concorrenti. Infatti, dal fascicolo sottoposto alla Corte non emerge che le altre banche beneficino di una siffatta esenzione, il che indicherebbe che tale misura ha carattere selettivo. Infine, non si può escludere che detta esenzione, in correlazione con gli altri privilegi concessi dalla legge n. 4332/1929, sortisca l’effetto di rafforzare la posizione dell’ATE rispetto alle banche concorrenti attive negli scambi intracomunitari e che essa sia tale da rendere più difficile per le banche stabilite negli altri Stati membri penetrare nel mercato dello Stato membro.

29

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione, lettera a) dichiarando che l’articolo 87, paragrafo 1, CE deve essere interpretato nel senso che possono rientrare nel suo ambito di applicazione i privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, grazie ai quali una banca gode del diritto di iscrivere unilateralmente un’ipoteca su immobili appartenenti ad agricoltori o ad altri soggetti che svolgono un’attività connessa all’attività agricola, del diritto di chiedere l’esecuzione forzata mediante una semplice scrittura privata, nonché del diritto di essere esonerata dal pagamento delle spese e dei diritti inerenti a tale iscrizione. Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare se ciò avvenga nel procedimento principale.

Sulla prima questione, lettera b)

30

Con la sua prima questione, lettera b), il giudice del rinvio chiede quali conseguenze, tenuto conto della risposta da fornire alla prima questione, lettera a), comporti la circostanza che i privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, conferiti dalla legislazione nazionale a una banca indipendente di pubblica utilità, al momento della creazione della medesima, in considerazione delle attività di credito agricolo e dei compiti specifici ad essa attribuiti, siano sempre in vigore e ciò anche dopo che le funzioni di tale banca siano state estese all’esercizio di qualsiasi attività bancaria e la suddetta banca sia divenuta una società per azioni.

31

A tal riguardo, giova ricordare che, secondo giurisprudenza costante, non costituiscono un aiuto, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, le misure considerate come una compensazione che rappresenti la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese, in realtà, non traggono alcun vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocare tali imprese in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti (sentenza Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑140/09, EU:C:2010:335, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

32

La Corte ha inoltre precisato che, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione come aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti (sentenza Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑140/09, EU:C:2010:335, punto 36).

33

In primo luogo, l’impresa beneficiaria di una siffatta compensazione deve essere effettivamente incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti, nonché di un margine di utile ragionevole per l’esecuzione di tali obblighi. In quarto luogo, la suddetta compensazione deve essere determinata sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per dare esecuzione a tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’esecuzione di detti obblighi (sentenza Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑140/09, EU:C:2010:335, punti da 37 a 40 e la giurisprudenza ivi citata).

34

Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce della giurisprudenza citata ai punti precedenti della presente sentenza, se, in particolare, in seguito all’ampliamento delle attività e delle modifiche statutarie dell’ATE, i privilegi di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano una compensazione che rappresenti la contropartita delle prestazioni effettuate da tale banca per dare esecuzione agli obblighi di servizio pubblico.

35

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione, lettera b), dichiarando che sulla risposta alla prima questione, lettera a), può influire la circostanza che i privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, conferiti dalla legislazione nazionale a una banca indipendente di pubblica utilità, al momento della creazione della medesima, in considerazione delle attività di credito agricolo e dei compiti specifici ad essa attribuiti, sono sempre in vigore dopo che le funzioni di tale banca sono state estese all’esercizio di qualsiasi attività bancaria e la suddetta banca è divenuta una società per azioni. Spetta al giudice del rinvio esaminare se, alla luce di tutte le circostanze di fatto e di diritto pertinenti, siano soddisfatte le quattro condizioni cumulative che consentono, in virtù della giurisprudenza della Corte, di considerare che i suddetti privilegi costituiscano una compensazione che rappresenti la contropartita di prestazioni effettuate da tale banca per dare esecuzione ad obblighi di servizio pubblico e che, pertanto, siano sottratti alla qualificazione come aiuto di Stato.

Sulla seconda questione

36

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 87, paragrafo 1, CE debba essere interpretato nel senso che qualora i privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, rientrino nell’ambito di applicazione di tale disposizione, lo Stato membro che li ha istituiti sia tenuto a seguire la procedura di controllo preventivo prevista dall’articolo 88, paragrafo 3, CE.

37

In limine, a tal riguardo, si deve ricordare che l’articolo 88 CE istituisce procedimenti distinti a seconda che si tratti di aiuti esistenti o nuovi. Mentre i nuovi aiuti vanno, in conformità all’articolo 88, paragrafo 3, CE, preliminarmente notificati alla Commissione e non vi si può dare esecuzione prima che il procedimento abbia condotto ad una decisione finale, gli aiuti esistenti, a norma dell’articolo 88, paragrafo 1, CE, possono essere regolarmente attuati fintantoché la Commissione non abbia dichiarato la loro incompatibilità (sentenza Kremikovtzi, C‑262/11, EU:C:2012:760, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Pertanto, l’articolo 88, paragrafo 3, CE non conferisce ai giudici nazionali la competenza di vietare l’esecuzione di un aiuto esistente (sentenza P, C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 41).

38

Di conseguenza, occorre esaminare se i privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, possano o meno costituire un aiuto esistente.

39

A norma dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999, un aiuto può essere qualificato come aiuto esistente sia qualora venga concesso prima dell’entrata in vigore del Trattato nello Stato membro interessato, che rimanga applicabile dopo tale data e che non sia stato modificato successivamente, sia che esso venga concesso dopo l’entrata in vigore del Trattato nello Stato membro interessato ma sia scaduto il periodo limite di dieci anni, previsto dall’articolo 15, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

40

Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare, in primo luogo, se, tenuto conto segnatamente degli elementi precedentemente ricordati nell’ambito dell’esame della prima questione, i privilegi di cui trattasi, quali conferiti all’ATE al momento della sua creazione nel 1929, corrispondessero alla qualificazione come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, sicché essi, istituiti prima dell’entrata in vigore del Trattato nello Stato membro interessato, devono essere considerati aiuti esistenti.

41

Ove ricorra tale caso, detto giudice dovrà verificare, in secondo luogo, se, tenuto conto delle modifiche apportate all’ATE nel 1987 e nel 1990 e segnatamente dell’ampliamento dell’attività della medesima, si possa considerare che i privilegi inizialmente concessi siano stati modificati a causa della loro estensione ad attività di credito diverse da quelle inizialmente coperte. Qualora risulti che ciò sia avvenuto, in via di principio, lo Stato membro era quindi tenuto a seguire la procedura di controllo preventivo di cui all’articolo 88, paragrafo 3, CE. In caso contrario, invece, la suddetta procedura non doveva essere seguita.

42

Peraltro, qualora il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che i privilegi di cui trattasi, alla data in cui sono stati conferiti all’ATE, non costituivano aiuti di Stato ma lo sono divenuti in seguito all’ampliamento dell’attività e delle modifiche statutarie dell’ATE, dopo l’entrata in vigore del Trattato nello Stato membro interessato, i privilegi di cui trattasi nel procedimento principale, in linea di principio, non possono essere considerati aiuti esistenti.

43

Ciò posto, essi potrebbero tuttavia essere considerati aiuti esistenti qualora, come ricordato al punto 39 della presente sentenza, il periodo limite previsto dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 sia scaduto. In tal caso, lo Stato membro non sarebbe tenuto a seguire la procedura di controllo preventivo prevista dall’articolo 88, paragrafo 3, CE.

44

Nel caso opposto, in cui tale periodo limite non fosse decorso, i privilegi di cui trattasi costituirebbero un aiuto nuovo e lo Stato membro interessato sarebbe costretto, come emerge dal punto 37 della presente sentenza, a seguire la procedura di controllo preventivo di cui all’articolo 88, paragrafo 3, CE.

45

Di conseguenza, nelle ipotesi contemplate ai punti 41 e 42 della presente sentenza, spetterà al giudice del rinvio verificare se, in circostanze come quelle del procedimento principale, il suddetto periodo limite sia scaduto o meno.

46

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 87, paragrafo 1, CE deve essere interpretato nel senso che qualora i privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, rientrino nell’ambito di applicazione di tale disposizione, lo Stato membro che li ha istituiti è tenuto a seguire la procedura di controllo preventivo prevista dall’articolo 88, paragrafo 3, CE a condizione che tali privilegi siano divenuti un aiuto nuovo dopo l’entrata in vigore del Trattato nello Stato membro interessato e che il periodo limite previsto dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 non sia decorso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulla terza questione

47

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 87, paragrafo 1, CE e 88, paragrafo 3, CE debbano essere interpretati nel senso che qualora i privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, siano incompatibili con tali disposizioni, tale giudice è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che li istituiscono.

48

A tal riguardo, va precisato che una risposta a siffatta questione può essere utile al giudice del rinvio unicamente nell’ipotesi in cui si trattasse di un aiuto di Stato nuovo, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999.

49

Infatti, come emerge dal punto 37 della presente sentenza, solo gli aiuti nuovi sono soggetti alla procedura di controllo preventivo di cui all’articolo 88, paragrafo 3, CE.

50

Orbene, dall’articolo 88, paragrafo 3, CE e dall’articolo 3 del regolamento n. 659/1999 risulta che non si può dare esecuzione ad un aiuto nuovo prima che la Commissione abbia preso una decisione di autorizzazione del medesimo.

51

Ne consegue che un aiuto nuovo attuato in violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 88, paragrafo 3, CE, è illegale. Tale interpretazione trova peraltro conferma nell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 659/1999 (sentenza Residex Capital IV, C‑275/10, EU:C:2011:814, punto 28).

52

Peraltro, secondo giurisprudenza costante, spetta ai giudici nazionali trarne tutte le conseguenze conformemente al loro diritto nazionale, per quanto concerne sia la validità degli atti di esecuzione delle misure di aiuto che il recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale disposizione (sentenza Xunta de Galicia, C‑71/04, EU:C:2005:493, punto 49).

53

Ne consegue che, se lo Stato membro interessato ha violato l’articolo 88, paragrafo 3, CE, il giudice del rinvio è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che istituiscono i privilegi illegittimi.

54

Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che gli articoli 87, paragrafo 1, CE e 88, paragrafo 3, CE devono essere interpretati nel senso che il giudice del rinvio, se ritiene che i privilegi in esame costituiscano, tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, aiuti di Stato nuovi, è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che istituiscono siffatti privilegi a causa della loro incompatibilità con tali disposizioni del Trattato.

Sulle spese

55

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 87, paragrafo 1, CE deve essere interpretato nel senso che possono rientrare nel suo ambito di applicazione privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, grazie ai quali una banca gode del diritto di iscrivere unilateralmente un’ipoteca su immobili appartenenti ad agricoltori o ad altri soggetti che svolgono un’attività connessa all’attività agricola, del diritto di chiedere l’esecuzione forzata mediante una semplice scrittura privata, nonché del diritto di essere esonerata dal pagamento delle spese e dei diritti inerenti a tale iscrizione. Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare se ciò avvenga nel procedimento principale.

 

2)

Sulla risposta alla prima questione, lettera a), può influire la circostanza che i privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, conferiti dalla legislazione nazionale a una banca indipendente di pubblica utilità, al momento della creazione della medesima, in considerazione delle attività di credito agricolo e dei compiti specifici ad essa attribuiti, sono sempre in vigore dopo che le funzioni di tale banca sono state estese all’esercizio di qualsiasi attività bancaria e la suddetta banca è divenuta una società per azioni. Spetta al giudice del rinvio esaminare se, alla luce di tutte le circostanze di fatto e di diritto pertinenti, siano soddisfatte le quattro condizioni cumulative che consentono, in virtù della giurisprudenza della Corte, di considerare che i suddetti privilegi costituiscano una compensazione che rappresenti la contropartita di prestazioni effettuate da tale banca per dare esecuzione ad obblighi di servizio pubblico e che, pertanto, siano sottratti alla qualificazione come di aiuto di Stato.

 

3)

L’articolo 87, paragrafo 1, CE deve essere interpretato nel senso che qualora i privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, rientrino nell’ambito di applicazione di tale disposizione, lo Stato membro che li ha istituiti è tenuto a seguire la procedura di controllo preventivo prevista dall’articolo 88, paragrafo 3, CE a condizione che tali privilegi siano divenuti un aiuto nuovo dopo l’entrata in vigore del Trattato nello Stato membro interessato e che il periodo limite previsto dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] non sia scaduto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

4)

Gli articoli 87, paragrafo 1, CE e 88, paragrafo 3, CE devono essere interpretati nel senso che il giudice del rinvio, se ritiene che i privilegi in esame costituiscano, in considerazione della risposta fornita alla seconda questione, aiuti di Stato nuovi, è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che istituiscono siffatti privilegi a causa della loro incompatibilità con tali disposizioni del Trattato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.